Art. 34. Dirigenti 1. I dirigenti, in conformita' a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo e delle direttive emanate dagli organi di alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attivita' amministrativa e dei relativi risultati. 2. I dirigenti attuano i programmi e perseguono gli obiettivi loro assegnati disponendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali a essi assegnate. 3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti operano in sinergia e in spirito di leale collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio di distinzione delle rispettive competenze. 4. La rappresentanza in giudizio e' attribuita al Capo dell'Avvocatura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all'autorita' amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta al dirigente responsabile del rispettivo settore di competenza, il quale, se previsto dalla stessa legge, ha facolta' di avvalersi di funzionari appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere le liti. 5. Alle competenze e attribuzioni dirigenziali puo' derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative. 6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di livello piu' elevato, nonche' degli uffici temporanei e di scopo e gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco che esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilita' di nomina in base a criteri di merito, professionalita' ed esperienza acquisita, secondo le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non puo' eccedere il mandato del Sindaco. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero per l'assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando ricorra la straordinaria e motivata esigenza di integrare l'organico dirigenziale di ruolo con specifiche ed elevate professionalita', idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle speciali funzioni proprie delle posizioni da ricoprire. Gli incarichi di direzione delle strutture di piu' elevato livello sono conferiti, di norma, a dirigenti a tempo indeterminato. Detti incarichi possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in via eccezionale e con specifica motivazione. Per le stesse ipotesi, possono altresi' essere stipulati contratti a tempo determinato per qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione. 8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in nessun caso puo' complessivamente superare l'importo di quello previsto per i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. 9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere acquisite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per il perseguimento di obiettivi determinati. 10. I direttori preposti alle strutture di livello piu' elevato costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, umane e strumentali, con le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.