Art. 34. 
 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti, in conformita' a quanto  stabilito  dalla  legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' nell'ambito degli  indirizzi
degli organi di governo e delle direttive  emanate  dagli  organi  di
alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva,  della  gestione
dell'attivita' amministrativa e dei relativi risultati. 
    2. I dirigenti attuano i programmi  e  perseguono  gli  obiettivi
loro assegnati  disponendo  di  autonomia  nell'organizzazione  degli
uffici  cui  sono   preposti   e   sono   direttamente   responsabili
dell'andamento degli uffici medesimi e  della  gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa delle risorse  economiche,  professionali  e
strumentali a essi assegnate. 
    3. Spetta ai  dirigenti,  nei  limiti  delle  attribuzioni  degli
uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti  gli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi  quelli  che  impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di  valutazioni
anche   di   natura   discrezionale,   nel   rispetto   dei   criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali  di
indirizzo emanati dagli organi di governo.  I  dirigenti  operano  in
sinergia e in spirito di  leale  collaborazione  con  gli  organi  di
governo, nel rispetto rigoroso del  principio  di  distinzione  delle
rispettive competenze. 
    4.  La  rappresentanza  in  giudizio  e'   attribuita   al   Capo
dell'Avvocatura, secondo le modalita' stabilite  dal  regolamento  di
organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei  casi  in
cui la legge consente alla parte o  all'autorita'  amministrativa  di
stare in giudizio personalmente, senza  l'assistenza  tecnica  di  un
difensore,  la  rappresentanza  processuale   spetta   al   dirigente
responsabile del rispettivo  settore  di  competenza,  il  quale,  se
previsto dalla stessa legge, ha facolta' di avvalersi  di  funzionari
appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze
e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere  le
liti. 
    5. Alle competenze e  attribuzioni  dirigenziali  puo'  derogarsi
soltanto  espressamente  e  in  forza  di   specifiche   disposizioni
legislative. 
    6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di
livello piu' elevato, nonche' degli uffici temporanei e  di  scopo  e
gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco  che
esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilita'  di  nomina  in
base a criteri di merito, professionalita' ed  esperienza  acquisita,
secondo le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento  degli
uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti
a tempo determinato e la loro durata non puo' eccedere il mandato del
Sindaco. Gli incarichi possono essere  revocati  anticipatamente  nei
casi previsti dalla legge,  dal  Regolamento  sull'ordinamento  degli
uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 
    7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,
gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo  pubblico
avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la  copertura  di
posizioni  dotazionali  ovvero  per  l'assolvimento  di  compiti   da
assegnare al di fuori della dotazione  organica,  quando  ricorra  la
straordinaria   e   motivata   esigenza   di   integrare   l'organico
dirigenziale di ruolo con  specifiche  ed  elevate  professionalita',
idonee  ad  assicurare  il  qualificato  svolgimento  delle  speciali
funzioni proprie delle  posizioni  da  ricoprire.  Gli  incarichi  di
direzione delle strutture di piu' elevato livello sono conferiti,  di
norma, a dirigenti a tempo  indeterminato.  Detti  incarichi  possono
essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in  via
eccezionale e con  specifica  motivazione.  Per  le  stesse  ipotesi,
possono altresi' essere stipulati contratti a tempo  determinato  per
qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione. 
    8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli
incarichi dirigenziali a  tempo  determinato,  in  nessun  caso  puo'
complessivamente  superare  l'importo  di  quello  previsto   per   i
dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. 
    9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni  di
legge e  di  regolamento,  possono  essere  acquisite  collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita' per il perseguimento di
obiettivi determinati. 
    10. I direttori preposti alle strutture di livello  piu'  elevato
costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale  svolge  funzioni
propositive, consultive e istruttorie in materia  di  gestione  delle
risorse economiche, umane e strumentali, con  le  modalita'  previste
dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.