Art. 29 
 
Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
  assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni  e  DIP  aggiuntivo  R.C.
  auto 
 
  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi danni fornisce le  informazioni  integrative  e
complementari,  diverse  da  quelle  pubblicitarie,   rispetto   alle
informazioni  contenute  nel  DIP  Danni,  necessarie  affinche'   il
contraente  possa  acquisire  piena  conoscenza  del   prodotto.   Le
informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono  coerenti  con  quelle
riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche. 
  2. Il DIP aggiuntivo  dei  prodotti  assicurativi  dei  rami  danni
diversi dalla responsabilita' civile per la circolazione dei  veicoli
a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) e' redatto  secondo  il
formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP  aggiuntivo  dei
prodotti assicurativi di responsabilita' civile per  la  circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti  (DIP  aggiuntivo  R.C.  auto)  e'
redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6. 
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente  dopo  l'intestazione
«Documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo  Danni)  o  Documento  informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati: 
  a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma  societaria,  nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto; 
  b) il nome commerciale del prodotto; 
  c) la data di realizzazione del documento o, in caso di  successiva
revisione, la data di aggiornamento indicando che il  DIP  aggiuntivo
pubblicato e' l'ultimo disponibile. 
  4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo. 
  5. Immediatamente sotto il  nome  dell'impresa  sono  riportate  le
seguenti informazioni: 
  a)  il  presente  documento  contiene  informazioni  aggiuntive   e
complementari rispetto a quelle contenute nel  documento  informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni  (DIP  Danni),  per
aiutare il potenziale contraente  a  capire  piu'  nel  dettaglio  le
caratteristiche  del  prodotto,  gli  obblighi  contrattuali   e   la
situazione patrimoniale dell'impresa; 
  b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6; 
  c) le informazioni relative alla  solvibilita'  e  alla  situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
5 o 6; 
  d) la legge applicabile al contratto. 
  6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a),  e'  inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione contratto. 
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del  DIP  aggiuntivo  R.C.
auto sono riportate nella sequenza seguente: 
  a) «Che cosa e' assicurato?»; 
  b) «Che cosa NON e' assicurato?»; 
  c) «Ci sono limiti di copertura?»; 
  d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l'impresa?; 
  e) «Quando e come devo pagare?»; 
  f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»; 
  g) «Come posso disdire la polizza?»; 
  h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»; 
  i) «Quali costi devo sostenere?»; 
  l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?». 
  8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto,  dopo  le
sezioni di cui al comma 7, riportano, ove  applicabili,  le  seguenti
avvertenze: 
  a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire  la
parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione  anticipata
o trasferimento del mutuo o del finanziamento; 
  b)  l'avvertenza  relativa  alla  compilazione   del   questionario
sanitario; 
  c) l'avvertenza che l'impresa prevede  nel  proprio  sito  internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso; 
  d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la  possibilita'  ne'
di consultare, ne' di gestire  telematicamente  il  proprio  rapporto
assicurativo. 
  9. Il DIP aggiuntivo Danni e  il  DIP  aggiuntivo  R.C.  auto  sono
suddivisi nelle sezioni contraddistinte  dalle  rubriche  e  relativo
contenuto di cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2017/1469  della
Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e  relativo
contenuto  di  cui  all'art.  15,  comma  9,  di  cui   al   presente
regolamento. La rubrica «Come posso  disdire  la  polizza?»  reca  le
informazioni relative al diritto di  recesso  dal  contratto  o  alla
risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo  R.C.  auto,  relative
all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori. 
  10. In mancanza di informazioni  integrative  e  complementari  sul
prodotto,  le  imprese  inseriscono  in   ciascuna   delle   rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto  a
quelle fornite nel DIP Danni». 
  11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP  aggiuntivo
R.C. auto e' contraddistinta da un'icona secondo le  disposizioni  di
cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2017/1469  della  Commissione
dell'11 agosto 2017 e di cui all'art. 15, comma 11, lettere a), b)  e
c), del presente regolamento. 
  12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto e'  redatto  distintamente  per  le
autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e  riporta
esclusivamente le informazioni a  essi  relative.  Per  i  veicoli  a
motore diversi da quelli indicati,  l'impresa  redige  un  unico  DIP
aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C.  auto  distinti  per
specifiche categorie di veicoli.