Art. 29 Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto 1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinche' il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche. 2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) e' redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo R.C. auto) e' redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6. 3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati: a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto; b) il nome commerciale del prodotto; c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato e' l'ultimo disponibile. 4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo. 5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le seguenti informazioni: a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire piu' nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa; b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6; c) le informazioni relative alla solvibilita' e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 5 o 6; d) la legge applicabile al contratto. 6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), e' inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione contratto. 7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella sequenza seguente: a) «Che cosa e' assicurato?»; b) «Che cosa NON e' assicurato?»; c) «Ci sono limiti di copertura?»; d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l'impresa?; e) «Quando e come devo pagare?»; f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»; g) «Come posso disdire la polizza?»; h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»; i) «Quali costi devo sostenere?»; l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?». 8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7, riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze: a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento; b) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario; c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere le credenziali di accesso; d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avra' la possibilita' ne' di consultare, ne' di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo. 9. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo contenuto di cui all'art. 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori. 10. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni». 11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto e' contraddistinta da un'icona secondo le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e di cui all'art. 15, comma 11, lettere a), b) e c), del presente regolamento. 12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto e' redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, l'impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.