Art. 18 
 
                       Sistema di sorveglianza 
 
  1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di
sorveglianza  degli  esemplari  delle  specie  esotiche  invasive  di
rilevanza  unionale  e  nazionale  di   cui   all'articolo   14   del
regolamento. 
  2.  Il  sistema  di  sorveglianza  assicura  il  monitoraggio   del
territorio nazionale,  delle  acque  interne  e  delle  acque  marine
territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale o nazionale. 
  3. Il monitoraggio e' condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA,
dalle Regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  che
possono  avvalersi  delle  strutture  gia'  deputate   all'attuazione
dell'articolo 11 della direttiva  92/43/CEE,  dell'articolo  8  della
direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della  direttiva  2008/56/CE,
al fine di: 
    a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione  di
esemplari di specie esotiche invasive nonche'  i  vettori  tramite  i
quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale
sono accidentalmente introdotte e si diffondono; 
    b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida di
cui all'articolo 19; 
    c) individuare le  misure  di  gestione  piu'  opportune  di  cui
all'articolo 22; 
    d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione  rapida  e
di gestione nonche' del piano d'azione sui  vettori  degli  esemplari
delle specie  esotiche  invasive,  adottati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  4. Il Ministero redige, con il supporto  dell'ISPRA  e  sentite  le
Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  linee  guida
contenenti le  indicazioni  per  l'impostazione  dei  sistemi  e  dei
programmi  di  monitoraggio  regionali,  al  fine  di  produrre  dati
standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione
rapida o di gestione previste dal regolamento. 
  5.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono al Ministero i  dati  e  le  informazioni  raccolte  ogni
dodici mesi. 
  6. Il Ministero provvede alle notifiche  di  cui  all'articolo  19,
paragrafo 5, del regolamento in base ai  dati  ed  alle  informazioni
raccolte mediante il sistema  di  sorveglianza.  Delle  notifiche  e'
informato il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  in  base
alle  informazioni  raccolte  attraverso  il  monitoraggio,   possono
formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero: 
    a)  proposte  di  inserimento   di   specie   esotiche   invasive
nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 5 del regolamento; 
    b)  proposte  di  inserimento   di   specie   esotiche   invasive
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5; 
    c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i
vettori prioritari di cui all'articolo 7; 
    d) proposte di misure di gestione degli  esemplari  delle  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui  e'  stata
constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale,  nelle  acque
interne e marine territoriali. 
  8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale  o  nazionale,  il  Ministero
mette a disposizione, nel proprio sito  istituzionale,  una  apposita
casella di posta elettronica. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              La direttiva  92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione
          degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
          fauna selvatiche e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  22  luglio
          1992, n. L 206. 
              La direttiva 2000/60/CE che istituisce  un  quadro  per
          l'azione comunitaria in  materia  di  acque  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. 
              La direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per
          l'azione  comunitaria  nel   campo   della   politica   per
          l'ambiente marino (direttiva  quadro  sulla  strategia  per
          l'ambiente marino) e' pubblicata nella G.U.U.E.  25  giugno
          2008, n. L 164.