Art. 29 
 
                     Posizione del responsabile 
                      della protezione dei dati 
 
  1. Il titolare del trattamento  si  assicura  che  il  responsabile
della   protezione   dei   dati   sia   coinvolto   adeguatamente   e
tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la  protezione  dei
dati personali. 
  2. Il titolare  del  trattamento  coadiuva  il  responsabile  della
protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di  cui  all'articolo
30 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti,  per
accedere ai dati personali  e  ai  trattamenti  e  per  mantenere  la
propria conoscenza specialistica.