Art. 30 
 
                      Compiti del responsabile 
                      della protezione dei dati 
 
  1. Il titolare del trattamento  conferisce  al  responsabile  della
protezione dei dati almeno i seguenti compiti: 
    a) informare il titolare  del  trattamento  e  i  dipendenti  che
effettuano il  trattamento  degli  obblighi  derivanti  dal  presente
decreto nonche' da altre disposizioni  dell'Unione  europea  o  dello
Stato relative alla protezione dei dati; 
    b) vigilare sull'osservanza  del  presente  decreto  e  di  altre
disposizioni  dell'Unione  europea  o  dello  Stato   relative   alla
protezione  dei  dati  nonche'  delle  previsioni  di  programma  del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l'attribuzione delle responsabilita', la sensibilizzazione e
la formazione del personale  che  partecipa  ai  trattamenti  e  alle
connesse attivita' di controllo; 
    c) fornire, se richiesto, un parere in  merito  alla  valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento  ai
sensi dell'articolo 23; 
    d) cooperare con il Garante; 
    e) fungere da punto di contatto  per  il  Garante  per  questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva  di  cui
all'articolo  24,  ed  effettuare,  ove   necessario,   consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.