Art. 30 Compiti del responsabile della protezione dei dati 1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti: a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonche' da altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati; b) vigilare sull'osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonche' delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilita', la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivita' di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 23; d) cooperare con il Garante; e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.