Art. 10 
 
               Disposizioni in materia di redditometro 
 
  1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo  la  parola  «biennale»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti». 
  2. E' abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in  corso  al
31 dicembre 2016. 
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai  fini  dell'accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia'  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.