Art. 11 
 
Disposizioni in materia di invio dei  dati  delle  fatture  emesse  e
                              ricevute 
 
  1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
terzo trimestre  del  2018  possono  essere  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2019. 
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172,  dopo  le  parole  «cadenza  semestrale»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo  semestre
ed  entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   secondo
semestre,».