Art. 12 
 
                            Split payment 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma  1-quinquies  e'  aggiunto  il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i  cui  compensi  sono  assoggettati  a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le
quali e' emessa fattura  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  1  milione  di
euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1  milione
di euro per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  per  5  milioni   di   euro   per   l'anno   2019   e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020; 
  b)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  c)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  quota
parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.