Art. 26 Non conformita' di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali 1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase di esercizio, che un veicolo in uso non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme ad essi, potendo inoltre informarne l'ERA ed eventuali autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra che la non conformita' sussisteva gia' al momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, ne informa l'ERA ed ogni altra autorita' nazionale interessata preposta alla sicurezza. 2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attivita' di supervisione di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, riscontra che un veicolo o un tipo di veicolo per il quale e' stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi affinche' siano adottate le misure correttive necessarie ad assicurarne la conformita'. L'ANSFISA informa l'ERA ed eventuali altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, comprese quelle che si trovano in un territorio dove e' in corso la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo. 3. Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformita' ai requisiti essenziali applicabili e qualora tale non conformita' porti ad un rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA puo' adottare temporanee ed adeguate misure di sicurezza, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'autorizzazione del tipo di un veicolo. Tali misure possono essere oggetto dell'arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8 e, comunque, avverso le stesse e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA puo', a seguito di una revisione dell'efficacia delle misure adottate per affrontare il rischio grave per la sicurezza, revocare o modificare l'autorizzazione da essa rilasciata, qualora risulti che originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale. A tale scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata al titolare dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il titolare puo' richiedere il riesame della decisione stessa. In tal caso la decisione di revoca dell'autorizzazione e' temporaneamente sospesa. L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la decisione gia' adottata. Nel caso in cui l'ERA non concordi con l'ANSFISA in merito alla necessita' di limitare o revocare l'autorizzazione, si segue la procedura di arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8. Se da tale procedura risulta che l'autorizzazione del veicolo non e' ne' limitata ne' revocata, le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese. 5. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 entro il limite temporale di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento. 6. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso entro due mesi dalla notifica di tale decisione dinanzi alla autorita' giudiziaria competente. 7. Quando l'ANSFISA decide di revocare un'autorizzazione di immissione sul mercato che ha concesso, ne informa immediatamente l'ERA motivando la sua decisione. 8. La decisione dell'ERA o della competente autorita' nazionale preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione e' riportata nel registro dei veicoli ai sensi dell'articolo 22 o, in caso di autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso tipo del veicolo o del tipo di veicolo oggetto di revoca. Tali imprese ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di non conformita'. In tal caso si applica la procedura di cui al presente articolo. 9. Quando e' revocata un'autorizzazione di immissione sul mercato, il veicolo interessato non viene piu' utilizzato e la sua area d'uso non viene estesa. Quando e' revocata un'autorizzazione di tipo di veicolo, i veicoli costruiti su tale base non sono immessi sul mercato oppure, qualora siano gia' presenti sul mercato, vengono ritirati. Puo' essere richiesta una nuova autorizzazione sulla base della procedura di cui all'articolo 21, in caso di singoli veicoli, o all'articolo 24, in caso di un tipo di veicolo. 10. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformita' ai requisiti essenziali sia limitata ad una parte dell'area d'uso del veicolo interessato e tale non conformita' fosse gia' presente nel momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le parti dell'area d'uso interessate.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.