Art. 100 
 
    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far
fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla
Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei
Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia'  in  organico,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Articolo 2 (Comparti di  specialita'  delle  Forze  di
          polizia) 
              1. La Polizia di Stato, l'Arma  dei  carabinieri  e  il
          Corpo  della  guardia  di  finanza   esercitano,   in   via
          preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo  1
          della legge 1° aprile 1981, n. 121,  compiti  nei  seguenti
          rispettivi  comparti  di  specialita',  ferme  restando  le
          funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
          a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
          alla medesima legge: 
              a) Polizia di Stato: 
              1) sicurezza stradale; 
              2) sicurezza ferroviaria; 
              3) sicurezza delle frontiere; 
              4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
              b) Arma dei carabinieri: 
              1)  sicurezza  in  materia   di   sanita',   igiene   e
          sofisticazioni alimentari; 
              2)  sicurezza  in  materia  forestale,   ambientale   e
          agroalimentare; 
              3)  sicurezza  in  materia  di  lavoro  e  legislazione
          sociale; 
              4)  sicurezza  del  patrimonio  archeologico,  storico,
          artistico e culturale nazionale; 
              c) Corpo della Guardia di finanza: 
              1) sicurezza del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di
          polizia, attribuiti dal  presente  decreto,  e  alle  altre
          funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
          fatte salve le attribuzioni  assegnate  dalla  legislazione
          vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          costiera; 
              2) sicurezza in materia  di  circolazione  dell'euro  e
          degli altri mezzi di pagamento. 
              2. Per i comparti di specialita'  di  cui  al  presente
          articolo, resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11
          della legge 31 marzo 2000, n. 78.»