Art. 103 
 
                   Emersione di rapporti di lavoro 
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire  l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri  presenti  sul  territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio
nazionale alla  data  dell'8  marzo  2020,  senza  che  se  ne  siano
allontanati dalla medesima data, e devono aver  svolto  attivita'  di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre
2019, comprovata secondo le modalita' di cui  al  comma  16.  Se  nel
termine  della  durata  del  permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il
cittadino straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale  comprovante  lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle  previsioni
di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene  convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attivita': 
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e
attivita' connesse; 
    b) assistenza  alla  persona  per  il  datore  di  lavoro  o  per
componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi,  affetti  da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  4. Nell'istanza di cui al comma  1  sono  indicate  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  dello  svolgimento   di
ulteriore attivita' lavorativa. 
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal  1°  giugno
2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  ed
il Ministro delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso: 
    a) l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea; 
    b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
    c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di  cui
al comma 2. 
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabiliti i limiti di reddito del  datore  di  lavoro  richiesti  per
l'instaurazione del rapporto di lavoro, la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
presente articolo i cittadini stranieri: 
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato; 
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
    a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale; 
    b)  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale  nel   territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo  12  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni. 
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto o all'archiviazione  della  medesima,  anche  per  mancata
presentazione delle parti di cui al comma  15.  Si  procede  comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi  a  carico
del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento  derivi  da
cause indipendenti dalla volonta'  o  dal  comportamento  del  datore
medesimo. 
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'. 
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento. 
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata dal  decreto  di  cui  al  comma  6,  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre  2015,  n.  150,  esibendo  agli  Uffici  per  l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio  del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  21. Al secondo periodo del  comma  1  dell'articolo  25-quater  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17   dicembre   2018,   n.   136,   dopo   le   parole:
«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita'  politica
delegata  per  la  coesione  territoriale,  dell'Autorita'   politica
delegata per le pari opportunita',». 
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi  di  servizio  interessate
dalle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26. 
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
    a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    b) quanto ad euro 93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
    c)  quanto  ad  euro  110.072.744  per  l'anno  2020,   ad   euro
346.399.000 per  l'anno  2021  e  ad  euro  340.000.000  a  decorrere
dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo periodo) 
              1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,  di
          un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che
          dimostra la disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore
          all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di
          richiesta relativa ai familiari, di un reddito  sufficiente
          secondo i parametri indicati  nell'articolo  29,  comma  3,
          lettera  b)  e  di  un  alloggio  idoneo  che  rientri  nei
          parametri minimi previsti dalla  legge  regionale  per  gli
          alloggi di edilizia residenziale pubblica  ovvero  che  sia
          fornito  dei  requisiti  di  idoneita'   igienico-sanitaria
          accertati dall'Azienda unita' sanitaria  locale  competente
          per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del
          permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma  1.
          (2) 
              1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma l, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007,  n.  251,  reca,  nella  rubrica  «annotazioni»,   la
          dicitura «protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro]  il  [data]».  Se,  successivamente  al
          rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornante  di
          lungo  periodo  allo  straniero  titolare   di   protezione
          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione
          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale
          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la
          dicitura «protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro] il [data]»  e'  aggiornata,  entro  tre
          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del
          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione
          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato
          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre
          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  «annotazioni»   e'
          apposta la dicitura «protezione internazionale riconosciuta
          da [nome dello Stato membro] il [data]». 
              1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2,  lettera  c),
          del regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari
          di  protezione  internazionale   che   si   trovano   nelle
          condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo  8,  comma
          1, del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  la
          disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
          fini  assistenziali  o  caritatevoli,  da  parte  di   enti
          pubblici o privati riconosciuti,  concorre  figurativamente
          alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
          del quindici per cento del relativo importo. 
              2. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
              a)  soggiornano  per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
              b) soggiornano a titolo di protezione  temporanea,  per
          cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno  di
          cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,
          e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno  rilasciato  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
          gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
              c) hanno  chiesto  la  protezione  internazionale  come
          definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
              d) sono titolari di un permesso di soggiorno  di  breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
              e)  godono  di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.
          1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3  agosto
          1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, come sostituito dall'articolo  13  della  legge  13
          settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne  anche
          non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380  del
          codice  di  procedura  penale,  nonche',  limitatamente  ai
          delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
          Ai fini dell'adozione di un  provvedimento  di  diniego  di
          rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma
          il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno
          nel  territorio  nazionale  e   dell'inserimento   sociale,
          familiare e lavorativo dello straniero. 
              4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli articoli 9,  13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
              a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
              b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
              c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
          il rilascio, di cui al comma 4; 
              d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
          periodo di dodici mesi consecutivi; 
              e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno  di
          lungo periodo da parte di altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   CE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
              a) per gravi motivi  di  ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
              b) nei casi di cui all'articolo 3 comma 1, del  decreto
          legge   27   luglio   2005,   n.   144,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad   una   delle
          categorie indicate all'articolo 1 della legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31  maggio
          1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in  via
          cautelare, una delle misure di cui  all'articolo  14  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55. 
              10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  riporta
          l'annotazione  relativa  alla  titolarita'  di   protezione
          internazionale, e dei suoi familiari,  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i  presupposti  di  cui   all'articolo   20   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
          essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'articolo 19, comma 1. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo  periodo  puo':  a)  fare  ingresso  nel   territorio
          nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul
          territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
          comma 6; 
              b) svolgere nel territorio dello Stato  ogni  attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis; 
              c) usufruire delle prestazioni di  assistenza  sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
              d) partecipare alla vita pubblica locale, con le  forme
          e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  e'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  CE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
              13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia. 85).» 
              La legge 28 maggio 2007, n. 68 recante «Disciplina  dei
          soggiorni di  breve  durata  degli  stranieri  per  visite,
          affari, turismo e  studio»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2007, n. 126. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato) 
              1.  In  ogni   provincia   e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  presentare  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
              b) idonea documentazione  relativa  alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
              c)  la  proposta  di   contratto   di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
              d)  dichiarazione  di   impegno   a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
          numerici stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo  3,
          comma 4. Le istanze eccedenti tali  limiti  possono  essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
              a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite; 
              b) intermediazione illecita e sfruttamento  del  lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
              c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   "Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
              a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore  a
          tre; 
              b) se i lavoratori occupati sono  minori  in  eta'  non
          lavorativa; 
              c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle  altre
          condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
          terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              12-sexies. Il permesso di soggiorno  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi  speciali",
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo minimo  previsto  dall'  articolo  1
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
          sono estese  ai  lavoratori  extracomunitari  che  prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444 - (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto comma,  600-quater,  secondo  comma,  600  quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta. 
              3-bis. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 600 e 603-bis  del
          codice penale: 
              «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o  in
          servitu') 
              Chiunque esercita su una persona poteri  corrispondenti
          a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
          mantiene  una  persona   in   uno   stato   di   soggezione
          continuativa, costringendola  a  prestazioni  lavorative  o
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che  ne  comportino  lo  sfruttamento
          ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e' punito con la
          reclusione da otto a venti anni. 
              La  riduzione  o  il  mantenimento   nello   stato   di
          soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata  mediante
          violenza,  minaccia,  inganno,   abuso   di   autorita'   o
          approfittamento di una  situazione  di  vulnerabilita',  di
          inferiorita' fisica o  psichica  o  di  una  situazione  di
          necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
          denaro o  di  altri  vantaggi  a  chi  ha  autorita'  sulla
          persona. 
              [La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
          di cui al primo comma sono  commessi  in  danno  di  minore
          degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento  della
          prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa  al
          prelievo di organi.]». 
              «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e  sfruttamento
          del lavoro) 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito con la reclusione da uno a sei anni e con  la  multa
          da 500 a  1.000  euro  per  ciascun  lavoratore  reclutato,
          chiunque: 
              1) recluta  manodopera  allo  scopo  di  destinarla  al
          lavoro  presso  terzi  in   condizioni   di   sfruttamento,
          approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
              2)  utilizza,  assume  o  impiega   manodopera,   anche
          mediante l'attivita' di intermediazione di  cui  al  numero
          1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di  sfruttamento
          ed approfittando del loro stato di bisogno. 
              Se i fatti sono commessi mediante violenza o  minaccia,
          si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e
          la multa da 1.000  a  2.000  euro  per  ciascun  lavoratore
          reclutato. 
              Ai fini del presente articolo,  costituisce  indice  di
          sfruttamento la sussistenza di una o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
              1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in  modo
          palesemente difforme dai contratti collettivi  nazionali  o
          territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali  piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,    o    comunque
          sproporzionato  rispetto  alla  quantita'  e  qualita'  del
          lavoro prestato; 
              2) la reiterata  violazione  della  normativa  relativa
          all'orario di lavoro,  ai  periodi  di  riposo,  al  riposo
          settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
              3) la sussistenza di violazioni delle norme in  materia
          di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
              4) la sottoposizione del  lavoratore  a  condizioni  di
          lavoro,  a  metodi   di   sorveglianza   o   a   situazioni
          alloggiative degradanti. 
              Costituiscono   aggravante   specifica   e   comportano
          l'aumento della pena da un terzo alla meta': 
              1) il fatto che il numero di lavoratori  reclutati  sia
          superiore a tre; 
              2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
          minori in eta' non lavorativa; 
              3) l'aver commesso  il  fatto  esponendo  i  lavoratori
          sfruttati a situazioni di grave  pericolo,  avuto  riguardo
          alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e  delle
          condizioni di lavoro.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  13
          del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo` disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
              c) appartiene a taluna delle categorie  indicate  negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  31  luglio  2005,  n.   155,   e   successive
          modificazioni  (Misure  urgenti  per   il   contrasto   del
          terrorismo internazionale): 
              «Art. 3 (Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo) 
              1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
          13, comma 1, del decreto legislativo n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
          immediatamente, salvo che si tratti  di  persona  detenuta,
          anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo
          13 del decreto legislativo n.  286  del  1998,  concernenti
          l'esecuzione dell'espulsione dello straniero  sottoposto  a
          procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis  del
          medesimo articolo 13. Ugualmente si  procede  nei  casi  di
          espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13  del  decreto
          legislativo n. 286 del 1998. 
              3. Il prefetto puo'  altresi'  omettere,  sospendere  o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
          13 comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono le condizioni per il rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di  cui  all'articolo  2  del  presente  decreto,
          ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative dirette alla individuazione o alla cattura  dei
          responsabili  dei  delitti  commessi   con   finalita'   di
          terrorismo. 
              4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1  e'
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente  per
          territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso  puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento. 
              4-bis. 
              5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi  di  cui  al
          comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13  comma  11,  del
          decreto legislativo n. 286 del 1998  la  decisione  dipende
          dalla cognizione di atti per i quali  sussiste  il  segreto
          d'indagine o  il  segreto  di  Stato,  il  procedimento  e'
          sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
          stesso  non  possono   essere   comunicati   al   tribunale
          amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per  un
          tempo superiore a due  anni,  il  tribunale  amministrativo
          puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
          tenuta a produrre nuovi  elementi  per  la  decisione  o  a
          revocare il provvedimento impugnato.  Decorso  il  predetto
          termine, il  tribunale  amministrativo  decide  allo  stato
          degli atti. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5  si  applicano
          fino al 31 dicembre 2007. 
              7. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  286  del
          1998, il comma 3 sexies e' abrogato.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  380  e  381  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro Il del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              a-bis) delitto di  violenza  o  minaccia  ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies
          del codice penale; 
              d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
          del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,  secondo  comma,
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni da  sparo,  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo  unico
          approvato con Decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, salvo che per i  delitti  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n.  17,  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
          previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20  giugno  1952,
          n. 645, delle  organizzazioni,  associazioni,  movimenti  o
          gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13  ottobre
          1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
              m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
              m-ter)    delitti     di     promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
              m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
          dall'articolo 589-bis, secondo e terzo  comma,  del  codice
          penale; 
              m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro
          una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del  codice
          della navigazione. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.» 
              «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti : 
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale; 
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall' articolo 336 comma 2 del codice penale; 
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale; 
              e) corruzione di minorenni prevista  dall'articolo  530
          del codice penale; 
              f) lesione personale  prevista  dall'articolo  582  del
          codice penale; 
              f-bis) violazione di domicilio  prevista  dall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale; 
              g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; 
              h) danneggiamento aggravato a norma  dell'articolo  635
          comma 2 del codice penale; 
              i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; 
              l-bis) offerta,  cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma,
          e 600 quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo  600  quater.  l
          del medesimo codice; 
              l) appropriazione indebita prevista  dall'articolo  646
          del codice penale; 
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              m-bis) 
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; 
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale; 
              m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali  gravi
          o  gravissime  previsto  dall'articolo  590-bis,   secondo,
          terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  successive
          modificazioni: 
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine) 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
              a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la   permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
              b) la persona trasportata e' stata esposta  a  pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
              c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta   a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
              d) il fatto e'  commesso  da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
              e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
          o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
              a) sono  commessi  al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
              b) sono commessi al  fine  di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3 quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti di cui ai  commi  3-bis  e  3
          ter, non possono essere ritenute equivalenti  o  prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3  quinquies.  Per  i  delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3 sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, dopo  le  parole:  "609  octies  del  codice
          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3 ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "." 
              3 septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu`  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a  lire  trenta  milioni.  Quando  il  fatto  e'
          commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
          la  permanenza  di  cinque  o  piu'  persone,  la  pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu` gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 639. 
              6-bis. Salvo che si tratti di naviglio  militare  o  di
          navi in servizio governativo non commerciale, il comandante
          della  nave   e'   tenuto   ad   osservare   la   normativa
          internazionale e i divieti e le  limitazioni  eventualmente
          disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di
          violazione del divieto di ingresso,  transito  o  sosta  in
          acque  territoriali  italiane,  salve  le  sanzioni  penali
          quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
          della nave la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La  responsabilita'
          solidale di cui all'articolo  6  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre
          disposta la confisca della nave utilizzata  per  commettere
          la  violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro
          cautelare.  A  seguito  di  provvedimento   definitivo   di
          confisca, sono imputabili all'armatore  e  al  proprietario
          della  nave  gli  oneri  di  custodia  delle   imbarcazioni
          sottoposte a  sequestro  cautelare.  All'irrogazione  delle
          sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al  controllo,
          provvede  il  prefetto  territorialmente   competente.   Si
          osservano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
              6-ter. Le navi sequestrate ai  sensi  del  comma  6-bis
          possono essere  affidate  dal  prefetto  in  custodia  agli
          organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla  Marina
          militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne
          facciano   richiesta    per    l'impiego    in    attivita'
          istituzionali. Gli oneri relativi alla  gestione  dei  beni
          sono posti a carico dell'amministrazione che ne  ha  l'uso,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6-quater.  Quando  il  provvedimento  che  dispone   la
          confisca diviene inoppugnabile, la  nave  e'  acquisita  al
          patrimonio  dello   Stato   e,   a   richiesta,   assegnata
          all'amministrazione che ne ha  avuto  l'uso  ai  sensi  del
          comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata
          istanza  di  affidamento  o  che  non  sia   richiesta   in
          assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso  ai
          sensi  del  comma  6-ter  e',  a  richiesta,  assegnata   a
          pubbliche amministrazioni  per  fini  istituzionali  ovvero
          venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi  alla
          gestione   delle   navi   sono   posti   a   carico   delle
          amministrazioni  assegnatarie.  Le   navi   non   utilmente
          impiegabili e rimaste invendute  nei  due  anni  dal  primo
          tentativo di vendita sono destinate  alla  distruzione.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43. 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province di confine  e  nelle  acque  territoriali  possono
          procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi  di
          trasporto e delle cose trasportate,  ancorche`  soggetti  a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante  di  luogo  e  di  tempo  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se ne ricorrono i presupposti lo convalida nelle successive
          quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli  ufficiali
          di  polizia  giudiziaria  possono  altresi`   procedere   a
          perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni  di  cui
          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura
          penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di
          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni. 
              8 ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8  quater.  Con  il  provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8 quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne
          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione
          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione
          dell'eventuale   indennita'   si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43 a successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati alla collaborazione e alla  assistenza  tecnico
          operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.  A
          tal  fine,  le  somme  affluiscono  ad  apposito   capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
          sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti  capitoli
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          rubrica  "Sicurezza  pubblica".   Ministero   dell'interno,
          rubrica "Sicurezza pubblica". 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9 ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9 quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9 quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9 sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  9-bis  e  9
          quater si applicano, in quanto  compatibili,  anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo". 
              9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23   aprile   2002,   n.   73
          (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
          di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro
          irregolare): 
              «Art. 3 (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare) 
              1. - 2. Omissis 
              3.  Se  il  piano  individuale  di  emersione  contiene
          proposte di adeguamento progressivo alle  disposizioni  dei
          contratti collettivi nazionali  di  lavoro  in  materia  di
          trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
          parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
          irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
          dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  ove
          istituita. La commissione esprime il parere entro  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso   tale
          termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 39  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella  gestione
          dei rapporti di lavoro) 
              1. - 6. Omissis 
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3
          che   determina   differenti    trattamenti    retributivi,
          previdenziali  o  fiscali  e'  punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  150  a  1.500  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da  500  a
          3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai  fini  del  primo
          periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
          alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
          singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
          infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
          dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o   alle   somme   effettivamente   erogate.   La   mancata
          conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
          comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
          da 100  a  600  euro.  Alla  contestazione  delle  sanzioni
          amministrative di cui  al  presente  comma  provvedono  gli
          organi di vigilanza che effettuano accertamenti in  materia
          di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere  il
          rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24  novembre
          1981, n. 689,  e'  la  Direzione  territoriale  del  lavoro
          territorialmente competente. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del secondo  comma  dell'articolo
          82 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          1955, n. 797 (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme
          concernenti gli assegni familiari): 
              «Articolo 82 (Sanzioni) 
              1. Omissis 
              Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
          corresponsione degli assegni  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  500  a  5.000  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
          9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del primo comma  dell'articolo  5
          della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4  (Norme  concernenti
          l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori  a
          mezzo di prospetti di paga): 
              «Art. 5 (Sanzioni) 
              Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
          mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
          paga, o di  omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni
          apposte su detto prospetto paga, si applica  al  datore  di
          lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150  a  900
          euro. Se la  violazione  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
          lavoratori ovvero a un periodo  superiore  a  sei  mesi  la
          sanzione va da 600  a  3.600  euro.  Se  la  violazione  si
          riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero  a  un  periodo
          superiore a dodici mesi la sanzione va  da  1.200  a  7.200
          euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia  agli
          obblighi di cui  agli  articoli  precedenti  attraverso  la
          consegna  al  lavoratore  di  copia  delle   scritturazioni
          effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano  le
          sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
          e' sanzionabile esclusivamente ai sensi  dell'articolo  39,
          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 19 (Stato di disoccupazione) 
              1. Sono considerati disoccupati  i  soggetti  privi  di
          impiego che dichiarano, in  forma  telematica,  al  sistema
          informativo unitario delle  politiche  del  lavoro  di  cui
          all'articolo 13, la propria immediata  disponibilita'  allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
          centro per l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione». 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.» 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  4-bis  e   4-ter
          dell'articolo  39  della  legge  16  gennaio  2003,  n.   3
          (Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica
          amministrazione): 
              «Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza) 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis.  Nell'ambito  delle  direttive   impartite   dal
          Ministro  dell'interno   per   la   semplificazione   delle
          procedure amministrative e per  la  riduzione  degli  oneri
          amministrativi  negli  uffici  di  pubblica  sicurezza,  il
          Ministero  dell'interno  puo'  altresi',  stipulare,  senza
          oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,  convenzioni  con
          concessionari di pubblici servizi dotati  di  una  rete  di
          sportelli capillare su tutto il  territorio  nazionale,  di
          infrastrutture  logistiche   e   piattaforme   tecnologiche
          integrate, che siano Identity Provider  e  che  abbiano  la
          qualifica   di    Certification    Authority    accreditata
          dall'Agenzia  per   l'Italia   digitale,   con   esperienza
          pluriennale nella ricezione,  digitalizzazione  e  gestione
          delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
          e nei servizi finanziari di pagamento, per  la  raccolta  e
          l'inoltro  agli  uffici  dell'Amministrazione  dell'interno
          delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
          ai medesimi uffici nonche'  per  lo  svolgimento  di  altre
          operazioni  preliminari  all'adozione   dei   provvedimenti
          richiesti   e   per   l'eventuale   inoltro,   ai   privati
          interessati,  dei  provvedimenti  o  atti  conseguentemente
          rilasciati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  si
          determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
          rilascio dei provvedimenti richiesti. 
              4 ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  4-bis,  gli
          incaricati del pubblico servizio,  addetti  alle  procedure
          definite dalle convenzioni,  procedono  all'identificazione
          degli   interessati,   anche   attraverso    riconoscimento
          biometrico e firma  grafometrica,  con  l'osservanza  delle
          disposizioni di legge o di regolamento in  vigore  per  gli
          addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o  atti
          destinati alle pubbliche amministrazioni.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1344  del  codice
          civile: 
              «Art. 1344 (Contratto in frode alla legge) 
              Si  reputa  altresi'  illecita  la  causa   quando   il
          contratto costituisce il mezzo per  eludere  l'applicazione
          di una norma imperativa.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  5  del
          citato decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni: 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno) 
              1. - 4-bis. Omissis 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              Omissis.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25-quater  del
          decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25 quater (Disposizioni in materia  di  contrasto
          al fenomeno del caporalato 
              1. Allo scopo di promuovere la  programmazione  di  una
          proficua  strategia  per  il  contrasto  al  fenomeno   del
          caporalato  e  del  connesso  sfruttamento  lavorativo   in
          agricoltura, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  il  «Tavolo  operativo  per  la
          definizione  di  una  nuova  strategia  di   contrasto   al
          caporalato e allo sfruttamento lavorativo in  agricoltura»,
          di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo,  presieduto  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da  un  suo
          delegato,  e'  composto  da  rappresentanti  dell'Autorita'
          politica delegata per  la  coesione  territoriale,  nonche'
          dell'Autorita' politica delegata per le pari  opportunita',
          del Ministero dell'interno, del Ministero della  giustizia,
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del
          lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri  per  la  tutela
          del lavoro, del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI).
          Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti
          dei datori di lavoro e dei lavoratori del  settore  nonche'
          delle organizzazioni del Terzo settore. 
              2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero  non
          superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali, di concerto con i  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          della giustizia e dell'interno, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente   decreto,   sono    stabiliti
          l'organizzazione e il  funzionamento  del  Tavolo,  nonche'
          eventuali  forme   di   collaborazione   con   le   sezioni
          territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'. 
              3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua  costituzione
          e puo' essere prorogato per un ulteriore triennio. 
              4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
          il  Tavolo  si  avvale  del  supporto  di  una   segreteria
          costituita nell'ambito  delle  ordinarie  risorse  umane  e
          strumentali della Direzione  generale  dell'immigrazione  e
          delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e
          non da' diritto  alla  corresponsione  di  alcun  compenso,
          indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
          per spese di viaggio e di soggiorno. 
              6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli
          interventi in materia di politiche migratorie di competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  cui
          all'articolo  45  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli  interventi  di
          competenza nazionale afferenti al Fondo  nazionale  per  le
          politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro,
          sono trasferiti,  per  le  medesime  finalita',  dal  Fondo
          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20,
          comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,  su  appositi
          capitoli di spese  obbligatorie  iscritti  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nell'ambito del programma  «Flussi  migratori  per
          motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale  delle
          persone   immigrate»    della    missione    «Immigrazione,
          accoglienza e garanzia dei diritti». La  spesa  complessiva
          relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere
          sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
              «Art. 76 (L) Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. La  sanzione  ordinariamente  prevista
          dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.» 
              -  Il  testo  del  comma   28   dell'articolo   9   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 48. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 63  del
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  successive
          modificazioni (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara) 
              1. Omissis 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
              a) qualora non sia stata presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere,  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. Le  circostanze  invocate  a
          giustificazione  del  ricorso  alla  procedura  di  cui  al
          presente  articolo  non  devono  essere   in   alcun   caso
          imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 
              Omissis.»