Art. 83 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio
nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la
sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilita'  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le  amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono
tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  ferma
restando  la  possibilita'  di   nominarne   uno   per   il   periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai  servizi  territoriali
dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita  la
relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. L'inidoneita' alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore  di
lavoro dal contratto di lavoro. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti  di  lavoro  e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con  ANPAL,  all'assunzione  con  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato,  della  durata  massima  di  quindici  mesi,  di  figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede,
a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma  Operativo  Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  41  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria) 
              1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata  dal  medico
          competente: 
              a) nei casi previsti  dalla  normativa  vigente,  dalle
          direttive europee nonche' dalle indicazioni  fornite  dalla
          Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 
              b) qualora il  lavoratore  ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
              a)  visita  medica  preventiva  intesa   a   constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
              b) visita medica periodica per controllare lo stato  di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla  mansione   specifica.   La   periodicita'   di   tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. 
              L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
          disporre  contenuti  e  periodicita'   della   sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
              c) visita medica su richiesta del  lavoratore,  qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
              d) visita medica in occasione del cambio della mansione
          onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; 
              e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
          nei casi previsti dalla normativa vigente. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
              a) in fase preassuntiva; 
              b) per accertare stati di gravidanza; 
              c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla
          verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e  di
          assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio  di  cui  all'articolo
          25,  comma  1,  lettera  c),  secondo  i  requisiti  minimi
          contenuti  nell'Allegato  3A  e  predisposta   su   formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
              a) idoneita'; 
              b) idoneita' parziale,  temporanea  o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
              c) inidoneita' temporanea; 
              d) inidoneita' permanente. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico  competente
          informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 
              9. Avverso i giudizi del medico competente  e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro   e   del
          dirigente) 
              1. Il datore di lavoro, che esercita  le  attivita'  di
          cui all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che  organizzano  e
          dirigono le stesse  attivita'  secondo  le  attribuzioni  e
          competenze ad essi conferite, devono: 
              a) nominare il medico  competente  per  l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo. 
              b) designare preventivamente  i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
              c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
              d)  fornire  ai  lavoratori  i   necessari   e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
              e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto  i
          lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate   istruzioni   e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
              f)  richiedere  l'osservanza  da  parte   dei   singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
              g) inviare i lavoratori alla  visita  medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
              g-bis)  nei  casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
              h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
          di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
          i lavoratori, in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
              i) informare il  piu'  presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
              l) adempiere agli obblighi di informazione,  formazione
          e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
              m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata  da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
              n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante  il
          rappresentante   dei   lavoratori   per    la    sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
              o) consegnare  tempestivamente  al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r); il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
              p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
          3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
          53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
              q) prendere appropriati provvedimenti per  evitare  che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
              r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
          nonche' per loro tramite, al sistema informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo
          8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato  medico,  a
          fini statistici e informativi, i  dati  e  le  informazioni
          relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello  dell'evento
          e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni  sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni; l'obbligo  di  comunicazione  degli  infortuni  sul
          lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
          giorni  si  considera  comunque  assolto  per  mezzo  della
          denuncia di cui  all'articolo  53  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124; 
              s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
              t)  adottare  le  misure  necessarie  ai   fini   della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
              u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro; 
              v) nelle unita' produttive con piu' di  15  lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 
              z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
          grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
          protezione; 
              aa)  comunicare   in   via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
              bb) vigilare affinche' i lavoratori per  i  quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'. 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio   di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
              a) la natura dei rischi; 
              b) l'organizzazione del  lavoro,  la  programmazione  e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
              c)  la  descrizione  degli  impianti  e  dei   processi
          produttivi; 
              d) i dati di cui al  comma  1,  lettera  r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
              e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
              3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
              3-bis. Il datore di lavoro e i  dirigenti  sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL) 
              1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli
          infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore  degli
          interventi di protezione civile ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          Protezione  civile  n.  630  del  3   febbraio   2020,   e'
          autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200  medici
          specialisti e di 100 infermieri con le  medesime  modalita'
          di cui all'articolo 2-bis del presente decreto,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, eventualmente prorogabili in  ragione  del  perdurare
          dello stato di  emergenza,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre  2020,  in  deroga  all'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9,  comma
          28, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Alla copertura degli oneri di cui al comma  1,  pari
          ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si  provvede  a  valere
          sul bilancio dell'Istituto, sulle  risorse  destinate  alla
          copertura  dei  rapporti  in  convenzione  con   i   medici
          specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
          finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
          pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 126.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, 39,  40  e  41
          del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              «Art. 25 (Obblighi del medico competente) 
              1. Il medico competente: 
              a) collabora con il datore di lavoro e con il  servizio
          di prevenzione e protezione alla  valutazione  dei  rischi,
          anche ai fini della programmazione, ove  necessario,  della
          sorveglianza   sanitaria,   alla   predisposizione    della
          attuazione delle misure per la tutela della salute e  della
          integrita' psico-fisica dei  lavoratori,  all'attivita'  di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione  ed  esposizione  e  le   peculiari   modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e valorizzazione  di  programmi  volontari  di  "promozione
          della salute", secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale; 
              b) programma ed effettua la sorveglianza  sanitaria  di
          cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
          in   funzione   dei   rischi   specifici   e   tenendo   in
          considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 
              c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la  propria
          responsabilita', una cartella sanitaria e  di  rischio  per
          ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza  sanitaria;  tale
          cartella  e'  conservata  con  salvaguardia   del   segreto
          professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
          l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
          dei  relativi  risultati,  presso  il  luogo  di   custodia
          concordato al momento della nomina del medico competente; 
              d)  consegna  al  datore  di  lavoro,  alla  cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
              e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
          di lavoro, copia della cartella sanitaria e di  rischio,  e
          gli  fornisce  le  informazioni  necessarie  relative  alla
          conservazione della medesima;  l'originale  della  cartella
          sanitaria e di  rischio  va  conservata,  nel  rispetto  di
          quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci  anni,
          salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
          presente decreto; 
              [f)   invia   all'ISPESL,   esclusivamente   per    via
          telematica, le cartelle sanitarie e  di  rischio  nei  casi
          previsti dal presente decreto legislativo, alla  cessazione
          del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  Il
          lavoratore interessato puo' chiedere copia  delle  predette
          cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio  medico  di
          medicina generale;] 
              g) fornisce informazioni ai lavoratori sul  significato
          della sorveglianza sanitaria cui  sono  sottoposti  e,  nel
          caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo  termine,
          sulla necessita' di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari
          anche dopo  la  cessazione  della  attivita'  che  comporta
          l'esposizione  a  tali   agenti.   Fornisce   altresi',   a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza; 
              h) informa ogni lavoratore  interessato  dei  risultati
          della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo  41  e,  a
          richiesta  dello   stesso,   gli   rilascia   copia   della
          documentazione sanitaria; 
              i) comunica per iscritto, in occasione  delle  riunioni
          di  cui  all'articolo  35,  al   datore   di   lavoro,   al
          responsabile del servizio  di  prevenzione  protezione  dai
          rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,
          i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
          effettuata e fornisce indicazioni sul significato di  detti
          risultati ai fini della  attuazione  delle  misure  per  la
          tutela della salute e  della  integrita'  psico-fisica  dei
          lavoratori; 
              l) visita gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta
          all'anno o a cadenza diversa che stabilisce  in  base  alla
          valutazione dei rischi; la indicazione di una  periodicita'
          diversa dall'annuale deve essere comunicata  al  datore  di
          lavoro ai fini  della  sua  annotazione  nel  documento  di
          valutazione dei rischi; 
              m)  partecipa   alla   programmazione   del   controllo
          dell'esposizione dei lavoratori i cui  risultati  gli  sono
          forniti con tempestivita' ai  fini  della  valutazione  del
          rischio e della sorveglianza sanitaria; 
              n) comunica, mediante autocertificazione,  il  possesso
          dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al  Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
          termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.» 
              «Art.  39   (Svolgimento   dell'attivita'   di   medico
          competente) 
              1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i
          principi della medicina del lavoro e del codice etico della
          Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 
              2. Il medico competente  svolge  la  propria  opera  in
          qualita' di: 
              a) dipendente o collaboratore di una struttura  esterna
          pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; 
              b) libero professionista; 
              c) dipendente del datore di lavoro. 
              3. Il dipendente di una struttura  pubblica,  assegnato
          agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,  non  puo'
          prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del  territorio
          nazionale, attivita' di medico competente. 
              4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le
          condizioni necessarie per lo svolgimento di  tutti  i  suoi
          compiti garantendone l'autonomia. 
              5.   Il   medico   competente   puo'   avvalersi,   per
          accertamenti diagnostici, della  collaborazione  di  medici
          specialisti scelti in accordo con il datore di  lavoro  che
          ne sopporta gli oneri. 
              6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive,  nei
          casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei
          rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro  puo'
          nominare piu' medici competenti individuando  tra  essi  un
          medico con funzioni di coordinamento.» 
              «Art.  40  (Rapporti  del  medico  competente  con   il
          servizio sanitario nazionale) 
              1.  Entro  il  primo  trimestre  dell'anno   successivo
          all'anno di riferimento  il  medico  competente  trasmette,
          esclusivamente per via telematica,  ai  servizi  competenti
          per territorio le informazioni, elaborate  evidenziando  le
          differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e
          di  rischio  dei  lavoratori,  sottoposti  a   sorveglianza
          sanitaria secondo il modello in allegato 3B. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono le informazioni  di  cui  al  comma  1,
          aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL. 
              2-bis. Entro il  31  dicembre  2009,  con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome  di
          Trento e di Bolzano,  sono  definiti,  secondo  criteri  di
          semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e  3B
          e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
          comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione  relativi
          alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.» 
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria) 
              1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata  dal  medico
          competente: 
              a) nei casi previsti dalla  normativa  vigente,  [dalle
          direttive europee nonche'] dalle indicazioni fornite  dalla
          Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 
              b) qualora il  lavoratore  ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
              a)  visita  medica  preventiva  intesa   a   constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
              b) visita medica periodica per controllare lo stato  di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla  mansione   specifica.   La   periodicita'   di   tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
              c) visita medica su richiesta del  lavoratore,  qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
              d) visita medica in occasione del cambio della mansione
          onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; 
              e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
          nei casi previsti dalla normativa vigente. 
              e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
              e-ter)  visita  medica  precedente  alla  ripresa   del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
              2-bis. Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'articolo 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
              a) 
              b) per accertare stati di gravidanza; 
              c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
              4-bis. Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio  di  cui  all'articolo
          25,  comma  1,  lettera  c),  secondo  i  requisiti  minimi
          contenuti  nell'Allegato  3A  e  predisposta   su   formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
              a) idoneita'; 
              b) idoneita' parziale,  temporanea  o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
              c) inidoneita' temporanea; 
              d) inidoneita' permanente. 
              6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8 
              9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,   ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.»