Art. 88 
 
                       Fondo Nuove Competenze 
 
  1. Al fine di consentire la graduale  ripresa  dell'attivita'  dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i  contratti  collettivi
di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   ovvero   dalle   loro
rappresentanze  sindacali  operative  in  azienda  ai   sensi   della
normativa  e  degli   accordi   interconfederali   vigenti,   possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario  di  lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa,  con  le
quali parte  dell'orario  di  lavoro  viene  finalizzato  a  percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a  carico  di
un apposito Fondo denominato  «Fondo  Nuove  Competenze»,  costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere  sul  Programma  Operativo
Nazionale SPAO. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i   Fondi   Paritetici   Interprofessionali   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  nonche',  per
le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno  al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a  tal  fine,  potranno  destinare  al
Fondo costituito presso l'ANPAL una  quotadelle  risorse  disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuati criteri e modalita' di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del  relativo  limite  di
spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  118  della  citata
          legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
              «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua  e  dei  percorsi  formativi  o  di
          riqualificazione professionale per soggetti  disoccupati  o
          inoccupati, in un'ottica di competitivita' delle imprese  e
          di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere
          istituiti,   per    ciascuno    dei    settori    economici
          dell'industria,   dell'agricoltura,   del    terziario    e
          dell'artigianato, nelle forme di  cui  al  comma  6,  fondi
          paritetici interprofessionali nazionali per  la  formazione
          continua, nel presente  articolo  denominati  "fondi".  Gli
          accordi  interconfederali  stipulati  dalle  organizzazioni
          sindacali  dei  datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  possono
          prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,
          nonche'  all'interno  degli  stessi,  la  costituzione   di
          un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi
          ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante  accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare  in  tutto  o  in  parte:  1)  piani   formativi
          aziendali,   territoriali,   settoriali    o    individuali
          concordati tra le parti  sociali;  2)  eventuali  ulteriori
          iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a
          detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione
          o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto  di
          formazione  di  cui  all'articolo  160;8,  comma   2,   del
          decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4.  I  piani  aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall' articolo 25, quarto comma, della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del  bilancio  dello  Stato,  l'"Osservatorio   per   l   a
          formazione continua" con il compito di  elaborare  proposte
          di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e
          di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'
          svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle
          suddette linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da  due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all' articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del  gettito  del  contributo  integrativo,  di  cui   all'
          articolo 25 della legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai
          fondi stessi nonche' di quello relativo agli  altri  datori
          di lavoro, obbligati al  versamento  di  detto  contributo,
          destinato al Fondo per la formazione  professionale  e  per
          l'accesso al Fondo  sociale  europeo  (FSE),  di  cui  all'
          articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
          modalita' di adesione  ai  fondi  interprofessionali  e  di
          trasferimento delle risorse agli  stessi  mediante  acconti
          bimestrali  nonche'  a  fornire,  tempestivamente   e   con
          regolarita',  ai  fondi  stessi,  tutte   le   informazioni
          relative alle imprese aderenti e ai contributi  integrativi
          da esse versati. Al  fine  di  assicurare  continuita'  nel
          perseguimento delle finalita' istituzionali del  Fondo  per
          la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di  cui
          all' articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993,  n.  236  rimane  fermo  quanto  previsto  dal
          secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978 e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25  della  citata  legge  n.  845  del  1978  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell' articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361 concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all' articolo 25 della legge n. 845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all' articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all' articolo 25 della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all' articolo 80, comma 4, della legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'
          articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,
          sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua  ad  effettuare  il  versamento  stabilito   dall'
          articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          al Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto  legge  n.  148  del   1993
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del  1993
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione istituito dall'  articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all' articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all' articolo 16 della legge 24
          giugno 1997, n. 196.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito) 
              1. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4  un
          contributo  pari  al  4  per   cento   della   retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
              a)   iniziative   comuni   finalizzate   a    garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
              b)   iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel
          mercato del lavoro  di  lavoratori  svantaggiati  anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento
          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell' articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991,  n.
          13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro  stipulate  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti alla disciplina  di  cui  all'  articolo
          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso indicato all'articolo 1  del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.»