Art. 50 
 
((Aggiornamento dei termini per l'assegnazione  delle  risorse))  per
                        rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri.». 
  ((1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le  parole:  «10
milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «20  milioni  di
euro». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto.))