Art. 41 bis 
 
           Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
          in materia di fondo di garanzia per la prima casa 
 
  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  «con  priorita'»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«esclusivamente»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici (Consap)  Spa  presenta  una  relazione
scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il  30
giugno di ogni  anno,  nella  quale  si  indicano,  tra  l'altro,  le
percentuali delle garanzie concesse  alle  categorie  alle  quali  e'
riconosciuta priorita', sul totale delle risorse  del  Fondo  di  cui
alla  presente  lettera,  e  che  illustra  l'avvenuta  attivita'  di
verifica approfondita sull'applicazione dei  tassi,  da  parte  degli
istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari  e  non
prioritari del finanziamento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 47. Omissis. 
              48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
          l'accesso al credito delle famiglie e  delle  imprese,  del
          piu' efficiente utilizzo delle risorse  pubbliche  e  della
          garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
          di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti  sulla
          finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema  nazionale  di
          garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e  strumenti  di
          garanzia: 
                a) il Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'art. 47 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo
          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei
          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai
          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio
          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato
          di amministrazione del Fondo; 
                b) la  Sezione  speciale  di  garanzia  "Progetti  di
          ricerca e innovazione", istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                c) il Fondo di garanzia per la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati nonche' dei  giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la
          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della  garanzia  del
          Fondo. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro con delega alle politiche giovanili  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato  il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento. 
                c-bis)  la  sezione  speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale. 
              Omissis.»