Art. 85 
 
                Indennita' per i lavoratori domestici 
 
  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del  23
febbraio 2020,  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  per  una  durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali  e'  riconosciuta,  per  i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500  euro,
per ciascun mese. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 sono  riconosciute  a  condizione
che i lavoratori domestici non siano  conviventi  con  il  datore  di
lavoro. 
  3. L'indennita' di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita'  disciplinate  in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo  decreto-legge,  ovvero  con
l'indennita' di cui  all'articolo  84  del  presente  decreto  e  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza,  di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  per  i  quali
l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  pari  o  superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza,  per  i
quali l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  inferiore  a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in  luogo  del  versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del  reddito  di
cittadinanza fino all'ammontare della  stessa  indennita'  dovuto  in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai  titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e  ai  titolari  di
rapporto di lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  diverso  dal
lavoro domestico. 
  5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo  di
460 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  domande  possono  essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.