Art. 41 
 
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle
                province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. All'articolo 111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
fine di garantire alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il ristoro della perdita di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli  accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  data  20
luglio 2020, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con  una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.700  milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1  con  le
autonomie speciali, tenuto conto  dell'accordo  sottoscritto  tra  la
regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dell'articolo  79,  comma  4-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro  della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19  di  cui  al  presente  articolo  e'  attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per
l'anno  2020  di  2.403.967.722  euro  e  attraverso  erogazioni  dal
medesimo Fondo nel limite massimo  di  196.032.278  euro,  conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
    

=====================================================================
|                 |                |   Riduzione    |               |
|                 |                | concorso alla  |               |
|                 |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
|     REGIONI     |di gettito 2020 |      2020      |     2020      |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta    |      84.000.000|      84.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna         |     473.000.000|     383.000.000|     90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento           |     355.000.000|     300.634.762|     54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano          |     370.000.000|     318.332.960|     51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia   |                |                |               |
|Giulia           |     538.000.000|     538.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia          |     780.000.000|     780.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE           |   2.600.000.000|   2.403.967.722|    196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
    
    2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo
del concorso alla finanza pubblica previsto  dall'articolo  1,  comma
407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione  a
statuto speciale e  provincia  autonoma,  l'importo  delle  effettive
minori entrate delle  spettanze  quantificate  per  l'esercizio  2020
rispetto alla media delle spettanze  quantificate  per  gli  esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto  delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di  cui
all'articolo  24,  comma  4,  e  delle  modifiche  degli  ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute. 
    2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con  le
regioni a statuto ordinario, il  ristoro  della  perdita  di  gettito
delle regioni a statuto  ordinario  connesso  agli  effetti  negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di  cui  al  presente  articolo  e'
ripartito secondo gli importi  recati  dalla  seguente  tabella,  che
tiene conto delle somme gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
    

=====================================================================
|            | Riparto prima  |                  |                  |
|            |quota del fondo | Riparto seconda  |                  |
|            |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di  |
|            |  1, destinato  |  cui al comma 1  |  cui al comma 1  |
|            | alle Regioni a |  destinato alle  |  destinato alle  |
|            |    statuto     |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
|  REGIONE   |   ordinario    |    ordinario     |    ordinario     |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo     |   15.812.894,74|     37.950.947,37|     53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata  |   12.492.894,74|     29.982.947,37|     42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria    |   22.302.894,74|     53.526.947,37|     75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania    |   52.699.210,53|    126.478.105,26|    179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia      |                |                  |                  |
|Romagna     |   42.532.894,74|    102.078.947,37|    144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio       |   58.516.578,95|    140.439.789,47|    198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria     |   15.503.947,37|     37.209.473,68|     52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia   |   87.412.631,58|    209.790.315,79|    297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche      |   17.411.842,11|     41.788.421,05|     59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise      |    4.786.052,63|     11.486.526,32|     16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte    |   41.136.052,63|     98.726.526,32|    139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia      |   40.763.421,05|     97.832.210,53|    138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana     |   39.086.578,95|     93.807.789,47|    132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria      |    9.810.263,16|     23.544.631,58|     33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto      |   39.731.842,11|     95.356.421,05|    135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE      |  500.000.000,00|  1.200.000.000,00|  1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
    
  2-sexies. Le risorse di cui al comma  2-bis  erogate  alla  Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle
entrate  dei  bilanci  regionali  alla  voce  del  piano  dei   conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
  2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato  l'importo  degli
effettivi minori gettiti delle regioni a  statuto  ordinario  tenendo
conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 
  2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel
2020 a ristoro delle minori  entrate  derivanti  dalle  attivita'  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
con le seguenti modalita': 
    a)  a  decorrere  dal  2021,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  annualmente   dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  per  le  regioni  a
statuto ordinario rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da
ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all'attivita'  di
accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
Struttura di gestione versa  ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, i maggiori  incassi  delle  regioni  a  statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di  cui
al primo  periodo,  determinata  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
    b) se in  attuazione  di  quanto  previsto  alla  lettera  a)  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia   delle   entrate   non   versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna  regione  a  statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50  milioni  di  euro
annui determinata ai sensi  del  comma  2-novies,  la  differenza  e'
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo.  In  caso  di  mancato  versamento  alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno,  si  procede  al  recupero  a
valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun  anno,  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate  comunica  alle
regioni e al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  i
recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno  precedente  per
conto di ciascuna regione. 
  2-novies. Entro il 30 aprile  2021,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: 
    a) l'importo delle minori entrate derivanti  dalle  attivita'  di
lotta  all'evasione,  pari  a  950.751.551  euro,  di  cui  al  comma
2-octies; 
    b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve  essere
riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del  predetto
importo di 950.751.551 euro. 
  2-decies.  Le  regioni  a  statuto   ordinario   contabilizzano   i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della  spesa,  come  trasferimenti  a  ministeri
(U.1.04.01.01.001).»; 
    d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui  al  comma
2». 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.