Art. 44 
 
            Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  200  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo i medesimi criteri e modalita' di cui  al  predetto  articolo
200. 
  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna
regione a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  dovesse  risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovra'
essere versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.