Art. 44 Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al predetto articolo 200. 2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovra' essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'. 3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.