Art. 50 
 
       Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione  del
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.».