Art. 56 
 
Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti
  con paesi non appartenenti all'Unione europea. 
 
  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il  seguente:
«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i
debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel
caso di ricorso alla modalita' semplificata di  liquidazione  di  cui
all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».