(( Art. 32 - bis 
 
             Misure di semplificazione per l'ampliamento 
                      dei collegamenti digitali 
 
  1. Al  fine  di  ampliare  le  misure  di  semplificazione  per  la
realizzazione di collegamenti  digitali  e  migliorare  l'accesso  ai
servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora piu' urgenti  e
necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della
stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «n.  62,»  sono  inserite  le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A.»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole:  «n.  62,»  sono  inserite  le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A.»; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite  le
seguenti:  «,  degli  uffici  postali,  dei  centri  di   lavorazione
postale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,   n.   21
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione europea), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Articolo  20  (Misure  di  semplificazione  per   il
          collegamento digitale delle scuole, degli  uffici  postali,
          dei centri di lavorazione postale e degli ospedali).  -  1.
          Per i lavori relativi a collegamenti  in  fibra  ottica  ad
          alta  velocita'  degli  edifici  scolastici   del   sistema
          nazionale di istruzione di cui all'articolo 1  della  legge
          10 marzo 2000, n. 62, degli uffici postali e dei centri  di
          lavorazione  postale  di  Poste  italiane  S.p.A.  e  degli
          edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete  disponibile
          si trovi entro una distanza massima di 4  chilometri  dagli
          edifici stessi, l'intervento di posa  di  infrastrutture  a
          banda ultra larga da parte  degli  operatori,  e'  eseguito
          mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti
          o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della
          micro  trincea  attraverso  l'esecuzione  di  uno  scavo  e
          contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da
          2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino  a
          massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano,  anche  in
          prossimita'  del  bordo   stradale   o   sul   marciapiede.
          L'operatore puo' utilizzare la  linea  realizzata  ai  fini
          della presente disposizione per collegare in  fibra  ottica
          ad alta velocita' gli ulteriori edifici presenti  lungo  il
          percorso. 
              2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1,  per
          la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si
          applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto  legislativo
          15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di  scavo  di
          cui al  comma  1  interessi  esclusivamente  sedi  stradali
          asfaltate  e  non  pavimentate,  e'  sufficiente  la   sola
          comunicazione  di  inizio   lavori   all'ufficio   comunale
          competente,  nonche',  se  diverso,  all'ente  titolare   o
          gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo
          di cui al comma 1 su autostrade  o  strade  in  concessione
          resta fermo quanto previsto dall' articolo 5, comma  1-ter,
          del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 
              2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per  gli
          interventi di modifica, di installazione e  di  adeguamento
          di impianti  di  telecomunicazione  multi-operatore,  quali
          tralicci, pali, torri, cavidotti e  cavi  in  fibra  ottica
          necessari per il collegamento  tra  infrastrutture  mobili,
          armadi di terminazione ottica, per la copertura  mobile  in
          banda  ultralarga  degli  edifici  scolastici  del  sistema
          nazionale di istruzione di cui all'articolo 1  della  legge
          10 marzo 2000, n. 62, degli uffici postali e dei centri  di
          lavorazione  postale  di  Poste  italiane  S.p.A.  e  degli
          edifici ospedalieri, che non  riguardino  aree  o  immobili
          soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio
          dei lavori all'ufficio  comunale  competente,  nonche',  se
          diverso, all'ente titolare.»