(( Art. 36 - bis 
 
                        Sostegno alla cultura 
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli  dal
vivo, alle imprese che svolgono le suddette attivita' e  che  abbiano
subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per
cento rispetto all'anno 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta del
90 per cento, quale contributo straordinario. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta  per  le  spese
sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di  cui
allo stesso comma 1, anche se alle stesse si e' proceduto  attraverso
l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo,
quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. 
  3. Il credito  d'imposta  e'  concesso  anche  qualora  le  imprese
abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti  previsti
a carico del Fondo unico per lo spettacolo. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 
  5. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'  autorizzato
nel limite complessivo  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34,  comma
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final del 19  marzo  2020,  recante
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 34  della  legge  23  dicembre
          2000,  n.  388  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 1. 
              - Il testo degli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 34  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Articolo 34 (Disposizioni finanziarie). -  1.  -  5.
          Omissis 
              6. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  610
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.»