(( Art. 36 - ter 
 
                  Misure per le attivita' sportive 
 
  1. All'articolo 216  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La  sospensione  delle  attivita'  sportive  determinata  dalle
disposizioni  emergenziali  connesse  all'epidemia  di  COVID-19   si
qualifica  come  sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione  in
relazione ai  contratti  di  abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi
offerti da palestre, piscine e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile.  I
soggetti  che  offrono  servizi  sportivi  possono  riconoscere  agli
acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al  rimborso
o allo svolgimento delle attivita' con modalita'  a  distanza  quando
realizzabili,  un  voucher  di  valore  pari   al   credito   vantato
utilizzabile entro sei mesi  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza
nazionale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  216  (Disposizioni  in  tema  di  impianti
          sportivi). - 1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole "al  31  maggio  2020"  sono
          sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020"; 
                b) al comma 2,  le  parole  "entro  il  30  giugno  o
          mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di giugno  2020"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  30  settembre   o
          mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ". 
              2.  In  ragione  della  sospensione   delle   attivita'
          sportive,  disposta  con  i  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  attuativi  del  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, e  del  decreto-legge  25  marzo
          2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale  delle
          attivita'  medesime  disposta  con  i  successivi   decreti
          attuativi nazionali e regionali, le parti dei  rapporti  di
          concessione,  comunque  denominati,  di  impianti  sportivi
          pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario
          ne faccia richiesta, la revisione dei  rapporti  in  essere
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni     di     equilibrio      economico-finanziario
          originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della
          durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre
          anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi
          non   incassati   e   l'ammortamento   degli   investimenti
          effettuati  o  programmati.  La  revisione   del   rapporto
          concessorio puo' essere concordata anche in  ragione  della
          necessita' di fare fronte ai  sopravvenuti  maggiori  costi
          per la predisposizione delle misure organizzative idonee  a
          garantire condizioni di  sicurezza  tra  gli  utenti  e  ai
          minori  ricavi  dovuti  alla  riduzione  del  numero  delle
          presenze all'interno degli impianti sportivi. La  revisione
          deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
          all'operatore economico e delle  condizioni  di  equilibrio
          economico finanziario relative al contratto di concessione.
          In caso di mancato accordo, le parti possono  recedere  dal
          contratto. In tale caso, il concessionario  ha  diritto  al
          rimborso del valore delle opere realizzate piu'  gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          dei costi effettivamente sostenuti, nonche' delle penali  e
          degli altri costi sostenuti o da sostenere  in  conseguenza
          dello scioglimento del contratto. 
              3. La sospensione delle  attivita'  sportive,  disposta
          con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n.  6,
          e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi  degli
          articoli 1256,1464,  1467  e  1468  del  codice  civile,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  degli  stessi
          decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
          dell'assetto di interessi  pattuito  con  il  contratto  di
          locazione di  palestre,  piscine  e  impianti  sportivi  di
          proprieta'  di  soggetti  privati.  In  ragione   di   tale
          squilibrio il conduttore  ha  diritto,  limitatamente  alle
          cinque mensilita' da marzo  2020  a  luglio  2020,  ad  una
          corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la
          prova  di  un  diverso  ammontare  a   cura   della   parte
          interessata, si presume pari al  cinquanta  per  cento  del
          canone contrattualmente stabilito. 
              4. La sospensione delle attivita' sportive  determinata
          dalle disposizioni emergenziali  connesse  all'epidemia  di
          COVID-19  si  qualifica  come  sopravvenuta  impossibilita'
          della prestazione in relazione ai contratti di  abbonamento
          per l'accesso ai servizi offerti  da  palestre,  piscine  e
          impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli  effetti
          dell'articolo 1463  del  codice  civile.  I  sog-getti  che
          offrono   servizi   sportivi   possono   riconoscere   agli
          acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al
          rimborso o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a
          distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari  al
          credito vantato utilizzabile  entro  sei  mesi  dalla  fine
          dello stato di emergenza nazionale.»