(( Art. 39 - ter 
 
               Semplificazioni in materia di controllo 
        e certificazione delle macchine agricole e forestali 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  al  fine  di  sviluppare  le
conoscenze tecniche indispensabili ad  assicurare  la  competitivita'
del settore meccanico agrario,  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di
apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al
comma 3 che  costituisce  tetto  di  spesa  massima,  dell'assistenza
tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA). 
  2. In particolare, rientrano nell'attivita' di  assistenza  tecnica
di cui al comma 1: 
    a)  il  coordinamento  e  il  controllo   delle   operazioni   di
certificazione OCSE dei trattori agricoli e  forestali  condotte  dai
centri di prova operanti in Italia; 
    b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole  per  l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  22  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; 
    c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie  nel  settore
della meccanica  agraria,  dell'agricoltura  di  precisione  e  della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche  in  collaborazione  con  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.