Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli effetti  finanziari  derivanti  dal  presente  decreto  sono
coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento  approvata
il 20 gennaio 2021 dalla Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
Repubblica con le risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«180.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1,  primo
periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro
per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93  milioni  di
euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel  2024,  239,38  milioni  di
euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni  di  euro
per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13  milioni  di
euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e  536,37  milioni  di
euro annui a  decorrere  dal  2031,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  indebitamento  netto,  in
170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno  2027,  429,1
milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di  euro  per  l'anno
2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2031. 
  4. Ai fini della regolazione dei rapporti  finanziari  con  l'INPS,
gli stanziamenti iscritti  in  termini  di  competenza  e  cassa  sul
capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire  all'INPS
a titolo di anticipazioni  di  bilancio  sul  fabbisogno  finanziario
delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di
4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo  anno
le risorse iscritte sullo  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS  sono  trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del  primo  mese  di
ciascun trimestre, sulla base  del  fabbisogno  finanziario,  per  il
medesimo trimestre, tempestivamente  comunicato  al  Ministero  dallo
stesso Istituto. 
  5. Al fine di  consentire,  prioritariamente,  la  regolazione  dei
residui accertati  nell'anno  2021  relativi  alle  anticipazioni  di
tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Conseguentemente (( al medesimo comma 6 dell'articolo  3  della
legge n. 178 del 2020  ))  la  parola:  «6.300»  e'  sostituita  con:
«17.300». 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  7.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo   9-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di  un  importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono abrogati. 
  9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione
(( dell'epidemia da COVID-19 )), per l'anno 2021 non si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della  legge  27
dicembre 2019, n 160. 
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da  18
a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del  presente
articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per  l'anno  2021,
312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni  di  euro  nel  2023,
216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296
milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di  euro  per  l'anno  2027,
394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni  di  euro  nel  2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro  per  l'anno  2021,
768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024,  295,95  milioni
di euro per l'anno 2025, 324,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di
euro per l'anno 2030 e 568,16  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni  di
euro per l'anno 2021 e 817,968  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno  2021,  70  milioni  di
euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle disposizioni )) di
cui al comma 8; 
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno  2023,  14  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
                «Articolo  6  (Eventi   eccezionali   e   scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b). 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
          citata legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 3 
              1. Omissis» 
              2. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti
          dell'Unione europea, e'  stabilito,  per  l'anno  2021,  in
          180.000 milioni di euro. 
              Omissis" 
              - Il decreto legge 28  ottobre  2020,  n.  137  recante
          «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 176 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  28
          ottobre 2020, n. 269. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 3 - 1.-5. Omissis» 
              6. Gli importi dei fondi previsti  dagli  articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma « Fondi di riserva e speciali »,  nell'ambito
          della missione «  Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono    stabiliti,    per    l'anno    finanziario    2021,
          rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500  milioni  di
          euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro  e  17.300
          milioni di euro. 
              Omissis» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189: 
                «Articolo 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -
          1.Omissis» 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
          9-quater del citato decreto legge 28 ottobre 2020, n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176: 
                «Articolo 9-quater (Fondo per la  sostenibilita'  del
          pagamento   degli    affitti    di    unita'    immobiliari
          residenziali). - 1. - 3. Omissis 
              4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          per la sostenibilita' del pagamento degli affitti di unita'
          immobiliari residenziali", con  una  dotazione  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 610 e 611,
          della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «610. Le  amministrazioni  pubbliche  e  le  societa'
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  con  esclusione  delle  regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti
          locali nonche' delle  societa'  dagli  stessi  partecipate,
          assicurano, per il triennio  2020-2022,  anche  tramite  il
          ricorso  al  riuso  dei  sistemi  e  degli  strumenti   ICT
          (Information  and   Communication   Technology),   di   cui
          all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10
          per  cento  della  spesa  annuale  media  per  la  gestione
          corrente del  settore  informatico  sostenuta  nel  biennio
          2016-2017. 
              611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e'
          ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute  per
          la gestione delle infrastrutture informatiche (data center)
          delle amministrazioni di  cui  al  medesimo  comma  610,  a
          decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al «  Cloud
          della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.