((Art. 17 septies 
 
Avvalimento da parte del Ministero  della  transizione  ecologica  di
  personale  dell'ENEA  e  dell'ISPRA  e  modifica  della  dipendenza
  funzionale   del   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
  agroalimentari dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica   puo'   avvalersi
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto  superiore  per
la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  per  l'espletamento
delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione  del
PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta  unita'
di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di
comando presso gli uffici del Ministero della transizione  ecologica.
L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa  a  titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24  giugno
2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di  cui  al
presente comma rimane a carico dell'amministrazione di  appartenenza,
mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del  Ministero
della transizione ecologica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900
euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 800, comma 1, il numero: «4.207»  e'  sostituito  dal
seguente: «4.204»; 
    b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il  numero:  «1.131»  e'
sostituito dal seguente: «1.128»; 
    c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il  numero:  «1.108»  e'
sostituito dal seguente: «1.105»; 
    d) all'art. 174-bis: 
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) Comando unita' forestali, ambientali e  agroalimentari,  che,
ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri  dal  Capo  di
stato maggiore della difesa, tramite il comandante  generale,  per  i
compiti  militari,  e   la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro della  transizione  ecologica,  fatta  salva  la  dipendenza
funzionale  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali del Comando carabinieri per la  tutela  agroalimentare.  Il
Ministro  della  transizione  ecologica   si   avvale   del   Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare  per  lo  svolgimento  delle
funzioni riconducibili  alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari  per
lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del
medesimo  Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita
funzioni di alta direzione,  di  coordinamento  e  di  controllo  nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero  rispetto
all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo  del  ruolo
forestale»; 
      2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
  «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce  gli  obiettivi
strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a),  nelle
materie  riconducibili  alle   attribuzioni   dei   Ministeri   della
transizione  ecologica  e  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 174-bis e 800  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art.   174-bis   (Organizzazione   per   la   tutela
          forestale,   ambientale    e    agroalimentare).    -    1.
          L'organizzazione  forestale,  ambientale  e  agroalimentare
          comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
          all'espletamento, nell'ambito delle  competenze  attribuite
          all'Arma dei carabinieri,  di  compiti  particolari  o  che
          svolgono attivita' di elevata specializzazione  in  materia
          di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
          nonche' nel campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel
          settore  agroalimentare,  a  sostegno  o  con  il  supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
                2. L'organizzazione di cui al comma  1,  si  articola
          in: 
                  a)   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di stato  maggiore  della  difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
          Ministro  della  transizione  ecologica,  fatta  salva   la
          dipendenza  funzionale   dal   Ministro   delle   politiche
          agricole, alimentari e forestali  del  Comando  carabinieri
          per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione
          ecologica si avvale del Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare   per   lo   svolgimento   delle    funzioni
          riconducibili alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,
          mentre il Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e
          forestali  si  avvale   del   Comando   unita'   forestali,
          ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento   delle
          funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del   medesimo
          Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari e' retto da un generale  di  corpo  d'armata
          che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
          di  controllo  nei  confronti   dei   comandi   dipendenti,
          collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
          di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
          divisione  in  servizio  permanente  effettivo  del   ruolo
          forestale. 
                  b) Comandi, retti da generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
                2-bis. I reparti istituiti con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
          transizione ecologica e Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare. 
                2-ter. Dal Comando di cui al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi. 
              2-quater. Il Ministro della  transizione  ecologica  di
          concerto  con  il  Ministro   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze definisce gli obiettivi  strategici  generali
          del Comando di cui al comma 2, lettera  a),  nelle  materie
          riconducibili  alle  attribuzioni   dei   Ministeri   della
          transizione   ecologica   e   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali.». 
                «Art.   800   (Consistenze   organiche    complessive
          dell'Arma dei carabinieri). - 1.  La  consistenza  organica
          degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.204 unita'. 
                2. La consistenza organica del ruolo ispettori e'  di
          30.956 unita'. 
                3. La consistenza organica del  ruolo  sovrintendenti
          e' di 21.701 unita'. 
                4. La consistenza  organica  del  ruolo  appuntati  e
          carabinieri e' di 60.617 unita'. 
                5. La forza extraorganica dell'Arma  dei  carabinieri
          e' prevista nella sezione III  del  capo  VI  del  presente
          titolo. 
                5-bis. Le  dotazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere rideterminate con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  fermo  restando  il   volume   organico
          complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, al fine di  adeguare  la  consistenza  al
          piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
          economicita' dell'azione amministrativa.».