Art. 9 
 
                        Indicazioni operative 
 
  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente del  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  su  proposta  del
direttore generale per la cooperazione allo  sviluppo  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il  Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 21  della
legge 11 agosto 2014, n. 125 stabilisce le indicazioni operative  per
lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto.