((Art. 13 ter 
 
Disposizioni in materia di ingresso di  marittimi  stranieri  per  lo
  svolgimento di particolari attivita' 
  1. All'articolo 27 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
  «1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su  navi,
anche battenti bandiera di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, ormeggiate in porti italiani  sono  autorizzati  a  svolgere
attivita' lavorativa  a  bordo,  previa  acquisizione  del  visto  di
ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento  della
medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai
fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto  il  nulla
osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico
e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno  di
marittimi stranieri  chiamati  per  l'imbarco  su  navi  italiane  da
crociera».))