Art. 36 
 
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di  competenza
                     del Ministero della cultura 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  gli  interventi
di  importo  non  superiore  alla  soglia  comunitaria  su  beni   di
proprieta'  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere  individuati
quali  soggetti  attuatori  esterni.  L'intervento  e'  attuato   nel
rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti   in   materia   di
affidamento ed esecuzione di contratti  pubblici,  secondo  modalita'
definite in apposito atto adottato dal  soggetto  attuatore  pubblico
titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare
di   obblighi    nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento.». 
  2. All'articolo 14,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Con  riferimento
agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti
del  patrimonio  culturale,  edifici  e   aree   naturali,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101,  nell'ambito  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso
dalla Soprintendenza speciale per il Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  per  il   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  di  cui
all'articolo 29.».