Art. 27 Misure per la riforma degli istituti professionali 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»; b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»; c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»; d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.». 2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.