Art. 27 
 
         Misure per la riforma degli istituti professionali 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro
e delle professioni, anche con riferimento  alle  tecnologie  di  cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»; 
    b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su  uno
stretto raccordo della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione  europea,  in
coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita'  ambientale
e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione  e
sviluppo  dell'innovazione  digitale  determinata  dalle   evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e  di  personalizzazione
dei percorsi contenuta nel  Progetto  formativo  individuale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a).»; 
    c) all'articolo 8, comma 2, dopo  le  parole  «nel  rispetto  dei
criteri generali di  cui  al  presente  articolo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di linee guida adottate  dal  Ministero  dell'istruzione
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione  in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»; 
    d) all'Allegato A, comma 1, lettera  b),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza  con  la
strategia di transizione digitale del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo
1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.». 
  2.   Le   istituzioni   scolastiche   provvedono   al   conseguente
aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con  le
previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3.  Sono  definite,  con  linee  guida   adottate   dal   Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure di  supporto  allo  sviluppo  dei
processi  di  internazionalizzazione  per  la   filiera   tecnica   e
professionale   per   la   realizzazione   dello    Spazio    europeo
dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea  in
materia di istruzione e formazione professionale,  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.