Art. 28 
 
   Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale 
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4,  Componente  1,  del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1  -  Riforma  degli  Istituti
tecnici  e  professionali»,  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore. 
  2. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale,  e  comunque  del  sistema  nazionale   di
istruzione  e  formazione,  nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione.  I  componenti  dell'Osservatorio  sono  individuati
anche  tra  le  organizzazioni  datoriali  e  sindacali  maggiormente
rappresentative, compresa una  rappresentanza  delle  regioni,  degli
enti locali, del sistema camerale,  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del  sistema  di  istruzione  e  formazione  (INVALSI)  e
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa (INDIRE).  L'incarico  ha  durata  annuale  e  puo'  essere
rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario  non  da'  diritto  ad
esonero o semi esonero dall'insegnamento e  non  deve  in  ogni  caso
determinare oneri di sostituzione. 
  3.  L'Osservatorio  puo'  proporre  al   Ministro   dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi di studio e  delle  articolazioni,  e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento  e  delle  metodologie  collegate  alla
didattica  per  competenze,  ai  fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda  di  nuove  competenze  attraverso  l'utilizzo
degli spazi di flessibilita' ordinamentale e l'area territoriale  del
curricolo. 
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli  organismi  della  rete
delle scuole professionali  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  con  il  Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della  legge  15  luglio
2022, n. 99. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   La   partecipazione   ai   lavori
dell'Osservatorio, sia  a  livello  nazionale  che  locale,  non  da'
diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso
spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.