Art. 11 
 
                           Vendita diretta 
 
  1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi
dell'articolo 4 del decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,
esercitata su aree  pubbliche  mediante  l'utilizzo  di  posteggi,  i
comuni possono riservare ai soggetti  di  cui  all'articolo  2  della
presente legge una quota di posteggi fino al 50 per  cento  del  loro
numero complessivo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento  e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  giugno  2001,  n.  137  -   Suppl.
          Ordinario n. 149: 
                «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita).  -  1.
          Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti
          nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
          dicembre 1993, n.  580,  possono  vendere  direttamente  al
          dettaglio, in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i
          prodotti provenienti in misura prevalente dalle  rispettive
          aziende, osservate le disposizioni vigenti  in  materia  di
          igiene e sanita'. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          anche  per  l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia di igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui  al
          comma 1 possono altresi' vendere direttamente al  dettaglio
          in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli
          e  alimentari,  appartenenti  ad  uno   o   piu'   comparti
          agronomici diversi da quelli  dei  prodotti  della  propria
          azienda,   purche'   direttamente   acquistati   da   altri
          imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita
          dei prodotti  provenienti  dalle  rispettive  aziende  deve
          essere prevalente rispetto  al  fatturato  proveniente  dal
          totale  dei  prodotti  acquistati  da  altri   imprenditori
          agricoli. 
                2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici all'aperto (o destinate alla produzione primaria)
          nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per  la  vendita
          esercitata in occasione di sagre, fiere,  manifestazioni  a
          carattere religioso, benefico o politico  o  di  promozione
          dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'   richiesta   la
          comunicazione di inizio attivita'. 
                3. La comunicazione di cui al  comma  2,  oltre  alle
          indicazioni    delle    generalita'    del     richiedente,
          dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli  estremi
          di   ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere    la
          specificazione dei prodotti di cui s'intende  praticare  la
          vendita e delle modalita' con cui si  intende  effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico. 
                4.  Qualora  si  intenda  esercitare  la  vendita  al
          dettaglio non in forma itinerante su aree  pubbliche  o  in
          locali aperti al pubblico, la comunicazione e'  indirizzata
          al sindaco del comune  in  cui  si  intende  esercitare  la
          vendita. Per la vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche
          mediante l'utilizzo di un posteggio la  comunicazione  deve
          contenere  la  richiesta  di  assegnazione  del   posteggio
          medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114. 
                4-bis.  La  vendita  diretta  mediante  il  commercio
          elettronico puo' essere iniziata contestualmente  all'invio
          della  comunicazione  al  comune  del  luogo  ove  ha  sede
          l'azienda di produzione. 
                5. La presente disciplina si applica anche  nel  caso
          di vendita di prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
          attivita' di manipolazione o  trasformazione  dei  prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa. 
                6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'  di  persone  e  le  persone  giuridiche   i   cui
          amministratori abbiano riportato,  nell'espletamento  delle
          funzioni connesse alla  carica  ricoperta  nella  societa',
          condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
          materia di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione
          degli  alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio
          dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia  per
          un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato  della
          sentenza di condanna. 
                7. Alla vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto  legislativo  continuano  a   non   applicarsi   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo  4,
          comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          114 del 1998. 
                8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro per le societa',  si  applicano  le  disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
                8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo
          34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  dell'esercizio  della   vendita   diretta   e'
          consentito vendere prodotti agricoli,  anche  manipolati  o
          trasformati,  gia'  pronti   per   il   consumo,   mediante
          l'utilizzo  di  strutture   mobili   nella   disponibilita'
          dell'impresa agricola, anche  in  modalita'  itinerante  su
          aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato  dei
          prodotti oggetto di vendita, utilizzando  i  locali  e  gli
          arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
          l'esclusione del servizio assistito di  somministrazione  e
          con l'osservanza delle prescrizioni generali  di  carattere
          igienico-sanitario. 
                8-ter. L'attivita' di vendita  diretta  dei  prodotti
          agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
          di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
          puo'  esercitarsi  su  tutto  il  territorio   comunale   a
          prescindere dalla destinazione urbanistica  della  zona  in
          cui sono ubicati i locali a cio' destinati.»