(Trattato-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                      Tutela delle informazioni 
 
1. principi di base ed i livelli minimi relativi  alla  tutela  delle
informazioni o  del  materiale  riservati  saranno  stabiliti  da  un
accordo in materia di sicurezza tra le Parti. 
 
2. Le Parti adotteranno tutte le misure  adeguate,  conformemente  ai
loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi  e  regolamenti
nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o  del
materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi. 
 
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con  Stati  terzi
od organizzazioni internazionali sara' regolato da specifici  accordi
di sicurezza, che  saranno  negoziati,  firmati  ed  approvati  dalle
Parti.