(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                        (Art. 22 T. U. 1926). 
 
  Qualora  l'invito   rimanga   senza   effetto,   e'   ordinato   il
discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna
da uno squillo di tromba.