(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
  Il carico delle spese per il viaggio di ritorno del lavoratore e' 
attribuito in base all'accordo concluso tra il datore di lavoro e  il
lavoratore. Se il datore di lavoro assume le spese per il viaggio  di
ritorno, le condizioni e la misura di tale  carico  di  spese  devono
essere fissate nel contratto di lavoro.