(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 26)
                              Art. 26. 
                Attribuzioni delle anagrafi separate. 

 
  Le anagrafi separate funzionano da organi periferici  dell'anagrafe
comunale. Esse ricevono le comunicazioni  dello  stato  civile  e  le
dichiarazioni delle  persone  residenti  o  che  intendono  stabilire
residenza nelle  circoscrizioni  nelle  quali  sono  istituite.  Esse
provvedono, altresi', al rilascio delle certificazioni anagrafiche.