Art. 27. Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe comunale. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonche' delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe comunale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'articolo precedente, con con modalita' previste col presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede dell'anagrafe comunale. Ogni variazione dipendente da comunicazioni, dichiarazioni e provvedimenti deve essere riportata con la stessa decorrenza, tanto nell'originale quanto nella copia.