(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 42)
                              Art. 42. 
 
 
  Le persone che il medico scolastico ritiene  sospette  o  riconosce
affette da malattia infetta sono allontanate dalla scuola e mantenute
lontane fino a quando dura il periodo del contagio. 
  Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al
direttore della scuola o al capo dell'istituto che deve disporre  per
la pronta esecuzione. 
  Con le stesse modalita' sono allontanate le persone  che  risultino
conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa,
quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente
presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di  diffusione
delle malattie. 
  Nell'adottare  il  provvedimento  di   allontanamento   il   medico
scolastico tiene presenti l'eta' dei soggetti, le mansioni a cui sono
adibiti, lo stato di immunita' naturale  o  artificiale,  nonche'  la
possibilita' di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica. 
  Analoghe  misure   di   profilassi   sono   disposte   direttamente
dall'ufficiale sanitario per i casi per i quali egli  riceve  diretta
denuncia. 
  L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per piu'
di cinque giorni, puo' esservi riammesso soltanto  previa  visita  di
controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro
presentazione alla direzione della  scuola  o  dell'istituto  di  una
dichiarazione del medico curante circa la  natura  della  malattia  e
l'idoneita' alla frequenza.