(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 50)
                              Art. 50. 
 
 
  Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e  degli
istituti di educazione e istruzione e nei confronti del  quale  siano
stati  adottati  provvedimenti  di  allontanamento  per   misure   di
profilassi, ha facolta' di ricorrere al medico provinciale, il  quale
provvede a far emettere un giudizio da parte di un  collegio  medico,
che egli appositamente costituisce e presiede. 
  L'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia  e  puo'
esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile. 
  L'esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e  vistato
dall'ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.