(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 39)
                              Art. 39. 

 
  In deroga alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti, la  parte
attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo,
entro il termine di cui all'articolo precedente, la  domanda  davanti
al giudice competente  a  norma  delle  disposizioni  del  codice  di
procedura civile e del regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai
sensi  dell'articolo  precedente,  ha  facolta',  a  sua  volta,   di
escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni
dalla notifica della domanda di arbitrato,  deve  notificare  la  sua
determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda  proseguire  il
giudizio, deve proporre domanda al giudice  competente  a  norma  del
comma precedente.