Art. 39. In deroga alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti, la parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente, ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.