Art. 38. Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. Alla liquidazione del trattamento pensionistico nei casi previsti dal presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.