(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 38)
                              Art. 38. 
Trattamento spettante alle vedove  e  ai  figli  di  invalidi  di  1ª
                              categoria 
 
  Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria,
con o senza assegno di superinvalidita', e'  liquidata,  in  presenza
dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione  di  guerra  di  cui
all'annessa  tabella  G  qualunque   sia   la   causa   del   decesso
dell'invalido. 
  La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi  di  1ª  categoria,
con o senza assegno di superinvalidita', deceduti poi  cause  diverse
da  quelle  che  hanno  determinato  l'invalidita'  di  guerra,  sono
assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e  agli
orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche  alla
vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del  decesso  siano
titolari dell'assegno di  incollocabilita'  di  cui  al  primo  comma
dell'art.  20  o   del   trattamento   previsto   dall'ultimo   comma
dell'articolo stesso. 
  Alla liquidazione del trattamento pensionistico nei  casi  previsti
dal presente articolo provvedono le competenti direzioni  provinciali
del tesoro.