(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 40)
                              Art. 40. 
        Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio 
 
  La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il  matrimonio
sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state  contratte  le
ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del
civile.  A  tale  effetto,  l'infermita',  non  dipendente  da  causa
violenta esterna, si presume contratta,  per  I  civili,  nel  giorno
dell'evento di guerra e, per  i  militari,  nel  giorno  della  prima
constatazione e, in ogni caso, non  oltre  il  giorno  dell'effettiva
cessazione dal servizio di guerra. 
  Quando  il  matrimonio  sia  posteriore,  ma  la  richiesta   delle
pubblicazioni, in  seguito  alle  quali  esso  venne  celebrato,  sia
anteriore alla ferita o malattia, la  vedova  ha  ugualmente  diritto
alla pensione. 
  La vedova ha altresi' diritto alla pensione  di  guerra  quando  il
matrimonio, avvenuto successivamente alla  data  in  cui  sono  state
contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la  morte  del
militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata
prole ancorche' postuma.