(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 41)
                              Art. 41. 
   Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34 
 
  Quando il militare o il civile, appartenente ad uno  dei  personali
contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto
a trattamento normale di quiescenza,  la  vedova  e  gli  orfani,  in
aggiunta  al  trattamento  di  riversibilita'  ad   essi   spettante,
conseguono, in presenza dei  prescritti  requisiti,  la  pensione  di
guerra. 
  Se il militare o  il  civile  non  abbia  raggiunto  il  limite  di
anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza,  alla
vedova o agli orfani, e'  liquidato,  a  domanda,  in  aggiunta  alla
pensione di  guerra,  un  assegno  integratore  commisurato  a  tanti
ventesimi della  pensione  minima  ordinaria  di  riversibilita'  per
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione. 
  L'assegno  integratore  e'  liquidato  dalle  competenti  direzioni
provinciali del tesoro  con  la  stessa  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di guerra. Qualora  la  domanda  sia  presentata  oltre
l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di  conferimento
della pensione di  guerra,  l'assegno  di  cui  al  precedente  comma
decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda stessa.