Art. 42. Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70. Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.