(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 42)
                              Art. 42. 
         Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova 
 
  La vedova del militare o del civile deceduto a causa  della  guerra
che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se  il  coniuge
fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un  reddito
superiore a quello previsto dall'art. 70. 
  Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del  comma  precedente
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.