(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 44)
                              Art. 44. 
Diritto a pensione dei figli. Cumulabilita' delle pensioni spettanti 
agli orfani per la perdita di  entrambi  i  genitori  a  causa  della
                               guerra 
 
  I figli minorenni del militare  morto  per  causa  di  servizio  di
guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per  i  fatti
di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano,  altresi',  privi
dell'altro  genitore  o  questo,  per  qualunque  motivo,  non  possa
conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno  titolo
di conseguire la pensione nella misura di  quella  vedovile  prevista
dalla tabella G annessa al presente testo unico con il  beneficio  di
cui all'art 43. 
  Ai fini del presente articolo  sono  equiparati  ai  minorenni  gli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o  ad  istituti  superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma  non
oltre il 26° anno di eta'. 
  Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art.  43  il
primo orfano non viene computato. 
  Gli orfani che abbiano perduto entrambi i  genitori  per  causa  di
guerra  hanno  diritto  a   conseguire   due   distinti   trattamenti
pensionistici.