(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 45)
                              Art. 45. 
              Diritto a pensione dei figli maggiorenni 
 
  Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente  art.
44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque  inabili
a qualsiasi  proficuo  lavoro  e  che  si  trovino  nelle  condizioni
economiche previste dall'art. 70. 
  Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui  ai
primi  tre  commi  dell'art.  12.  L'inabilita'  e'  da  considerarsi
presunta al compimento del 65° anno di eta'.