(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 46)
                              Art. 46. 
                    Figli equiparati ai legittimi 
 
  I figli legittimati per susseguente matrimonio sono  equiparati  ai
figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. 
  Sono equiparati ai figli legittimi anche i  figli  legittimati  con
provvedimento del giudice  competente,  i  figli  adottivi,  i  figli
naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che  siano
stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente
comma, il provvedimento di adozione o  di  affiliazione  deve  essere
anteriore alla data di compimento del 60° anno di eta' da  parte  del
militare o del civile, ovvero anteriore  alla  data  dell'evento  che
cagiono' la morte del militare o del civile.