Art. 46. Figli equiparati ai legittimi I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di eta' da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare o del civile.