Art. 47. Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto. Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.