(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 47)
                              Art. 47. 
      Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati 
 
  Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti  o
da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di  precedente  matrimonio
del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli  legittimi,  e'
devoluta  la  meta'  della  pensione  ad  essa  spettante  a  termini
dell'art. 37. 
  L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli  ed  equiparati
che ne abbiano diritto. 
  Se esiste un solo figlio legittimo  o  a  questo  equiparato,  alla
vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed  il  rimanente
quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. 
  L'aumento  di  integrazione  di  cui  all'art.   43   e'   devoluto
esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. 
  Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente
articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro  a
termini del secondo comma del successivo art. 54.