(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 48)
                              Art. 48. 
Vedova priva di potesta' sui figli. Poteri dell'autorita' giudiziaria
        nello stabilire la misura del riparto della pensione 
 
  Se la vedova e' privata in tutto o in  parte  dei  poteri  inerenti
alla   potesta'   sul   figlio,   ovvero   trascuri   di   provvedere
all'educazione  dell'orfano  in  relazione  ai  mezzi  di  cui   puo'
disporre, l'autorita' giudiziaria competente, in  applicazione  della
legge 13  marzo  1958,  n.  365,  e  successive  modificazioni,  puo'
determinare la quota spettante al figlio  sulla  pensione  in  misura
anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47. 
  L'autorita' giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia  affidato  ad
un istituto, puo' ordinare che  il  pagamento  delle  quote  ad  esso
spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente
all'istituto. 
  Analogo provvedimento l'autorita' giudiziaria puo' adottare  quando
l'orfano sia soggetto a tutela. 
  Resta impregiudicato ogni  altro  diritto  che  possa  spettare  al
figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile. 
  Le ordinanze dell'autorita' giudiziaria sono eseguite a cura  delle
competenti direzioni provinciali del tesoro.