(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 49)
                              Art. 49. 
   Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani 
 
  In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o
degli orfani, la  pensione  vedovile  e  le  quote  degli  orfani  si
devolvono  o  si  accrescono  ai  superstiti,  salvo   le   riduzioni
concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal  giorno
successivo a quello della  morte  o  dal  giorno  della  perdita  del
diritto stesso. 
  Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  provvedono   le
competenti direzioni provinciali del tesoro. 
  Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresi', nel  caso
in cui la vedova alla  quale  sia  stato  attribuito  il  trattamento
pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli
orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la
pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti  non  risultino
inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.